Art. 222 - Disciplina dei crediti prededucibili., Art. 96 - Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

Corte di Cassazione (639/2021) – Consecuzione tra procedure: non prededucibilità del credito del professionista sorto in funzione di un concordato che non si è aperto ed è sfociato nel fallimento. Decisione sulle spese di giustizia.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2021, n. 639  - Pres. Magda Cristiano, Rel. Andrea Fidanzia.

Consecuzione tra procedure – Concordato preventivo non aperto – Fallimento – Credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza nella prima fase – Non prededucibiltà.

Questione giudiziale controversa - Contrasto giurisprudenziale – Compensazione delle spese processuali.

Data di riferimento: 
15/01/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Firenze – Fallimento: riconoscibilità dei crediti per IVA di rivalsa e CAP a favore dell'avvocato che ha assistito il soggetto poi fallito in sede di presentazione di una domanda di concordato preventivo e nel corso dello stesso.

Tribunale di Firenze,  Sez. III civ., 19 novembre 2019 - Giudice Massimo Maione Mannamo.

Domanda di concordato preventivo - Avvocato che ha assistito il cliente - Compenso spettantegli  -  IVA  e CAP  - Accessori di legge che gli devono essere riconosciuti.

Domanda di concordato preventivo - Avvocato che ha assistito il cliente - Compenso spettantegli  -  IVA  e CAP  - Successivo fallimento - Prededucibilità anche di quel credito.

Data di riferimento: 
19/11/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]