compensazione, Corte d'Appello di Torino

Corte d'Appello di Torino - Fallimento - Effetti per i creditori - Compensazione - Cessione di credito

Corte d'Appello di Torino, Sez.I, 20 gennaio 2010
Pres. Converso, rel. Patti

A termini dell'art. 56, secondo comma R.D. n. 267/1942, la compensazione é ammissibile da parte del cessionario di crediti scaduti prima della dichiarazione di fallimento, anche se acquistati dopo tale dichiarazione o nell'anno anteriore ad essa.

Data di riferimento: 
20/01/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]