compensazione, Art. 4. - Rinvio a leggi speciali

Tribunale di Firenze – Ai fini della compensazione il credito del locatore per canoni successivi al fallimento del conduttore si deve ritenere già sorto se il contratti di locazione risulti stipulato anteriormente.

Tribunale di  Firenze, 29 gennaio 2018 – Pres. Patrizia Pompei, Rel. Cosmo Crolla, Giud. Anna Primavera.

Contratto di locazione – Fallimento del conduttore –  Recesso del curatore - Credito del locatore per canoni intermedi ai due eventi – Momento della stipula della locazione – Anteriorità rispetto al fallimento - Circostanza rilevante - Genesi unitaria del credito – Insorgenza periodica - Esclusione.

Data di riferimento: 
29/01/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]