Art. 226 - Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva., curatore

Corte di Cassazione (29258/2019) – Inottemperanza da parte del curatore dell’obbligo di comunicare ai creditori il suo indirizzo PEC: possibili conseguenze in caso di deposito in cancelleria delle domande di insinuazione al passivo.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 novembre 2019, n. 29258 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Paola Vella.

Procedure fallimentari – Obblighi informativi cui il curatore è tenuto ex art. 92 L.F. – Insinuazione al passivo – Modalità cui i creditori sono tenuti ad attenersi ex art. 93 L.F. – Utilizzo necessario della PEC - Mancato rispetto di dette disposizioni – Conseguenze che ne possono derivare.

Data di riferimento: 
12/11/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]