Art. 226 - Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva., rapporti tra procedure

Tribunale di Brescia – Sovraindebitamento e procedura ex art. 14 ter L. 3/2012: il termine fissato dal liquidatore per la partecipazione da parte dei creditori alla liquidazione non può considerarsi perentorio.

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ. - Fallim., Proc. Concors., Esecuzioni, 17 novembre 2021 – Giud. Alessandro Pernigotto.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Creditori – Domanda di partecipazione - Termine fissato dal liquidatore - Mancato rispetto – Proposizione tardiva - Decadenza – Esclusione – Ammissibilità -Fondamento.

Data di riferimento: 
17/11/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]