Art. 233 - Casi di chiusura., Art. 51. - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.

Corte d'Appello di Ancona – Con la chiusura del fallimento cessano gli effetti della procedura e da tale momento il creditori hanno tempo cinque anni per proporre istanza di pagamento degli interessi post fallimentari sui crediti ammessi al passivo.

Corte d'Appello di Ancona, Sez. I. civ., 22 febbraio 2022 – Pres. Gianmichele Marcelli, Giudice  Ausiliario Rel. Carlo Orlando, Cons. Ugo Pastore.

Fallimento -  Sospensione del decorso degli interessi – Validità solo agli effetti del concorso – Non estensione ai rapporti tra debitore e singoli creditori – Decorso degli interessi post- fallimentari tra quei soggetti – Prosecuzione - Chiusura della procedura – Creditori – Possibilità di farne richiesta.

Data di riferimento: 
22/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]