Art. 234 - Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura., Art. 43. - Rapporti processuali.

Corte di Cassazione – Condizione di ammissibilità di una impugnazione promossa nei confronti di una società già fallita, ritornata in bonis.

 

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 22 giugno 2016 n. 12879 - Pres. Vivaldi, Rel. Frasca.

 

Chiusura del fallimento – Capacità della società - Potere di rappresentanza degli amministratori –Riacquisto – Società tornata in bonis –– Ricorso in Cassazione nei suoi confronti – Indicazione e prova dell’evento  - Onere gravante sul ricorrente - Condizione di ammissibilità.

 

Data di riferimento: 
22/06/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]