Art. 234 - Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura., Art. 227 - Ripartizioni parziali.

Corte di Cassazione (20508/2020) – Ragionevole durata delle procedure fallimentari: criteri per riconoscere un’equa riparazione al creditore nel caso di durata superiore a quella fissata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 29 settembre 2020, n. 20508 – Pres. Sergio Gorjan, Rel. Luigi   Abete.

Procedura fallimentare – Durata  ragionevole - Pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo - Criterio cui fare riferimento per stabilirla – Durata eccedente – Diritto del creditore a un'equa riparazione.

Procedura fallimentare – Durata eccessiva -  Equa riparazione – Misura da riconoscersi al creditore – Euro 500,00 per ogni anno di ritardo.

Data di riferimento: 
29/09/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]