Art. 243 - Voto nel concordato., Art. 107 - Voto dei creditori.

Tribunale di Vicenza – Sia in sede di concordato fallimentare, che nel corso delle altre procedure concorsuali, devono escludersi dal voto i soggetti che siano portatori di un interesse in conflitto con quello della massa.

Tribunale di Vicenza, 18 luglio 2019, data della pronuncia – Pres. Rel. Giuseppe Limitone, Giudici Gabriele Conti e Luca Emanuele Ricci.

Concordato preventivo o fallimentare – Votazione degli aventi diritto – Soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli della massa -  Divieto di partecipazione – Approvazione - Eventuale ricalcolo delle maggioranze richieste.

Data di riferimento: 
18/07/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]