Art. 244 - Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale., Art. 133 - Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore.

Corte di Cassazione (19707/2022) – Concordato fallimentare: il creditore la cui proposta sia stata esclusa del voto da parte del Giudice delegato non può proporre opposizione avverso l'omologazione di altra proposta che sia stata poi approvata.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 giugno 2022, n. 19707 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.

Concordato fallimentare – Giudice delegato – Non ammissione al voto di una prima proposta – Proposta di altro creditore che risulti poi approvata – Creditore precedentemente escluso – Proposizione di opposizione all'omologazione – Inammissibilità per difetto di interesse - Fondamento.

Data di riferimento: 
17/06/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]