Corte di Cassazione (11603/2026) – Liquidazione controllata su istanza del debitore: a pena di inammissibilità è richiesta l’indicazione nella relazione dell’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza nell’assunzione delle obbligazioni.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 20/05/2026 - 11:01Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2026, n. 11603 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.
Apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore - Cause dell’indebitamento e diligenza inspiegata dallo stesso nell’assumere le obbligazioni – Requisito di meritevolezza richiesto a fini di ammissibilità – Esclusione – Necessità che risultino a tale scopo però indicate per addivenirne nella relazione dell’OCC.
