Art. 274 - Azioni del liquidatore., Art. 47 - Apertura del concordato preventivo.

Tribunale di Vicenza – Sovraindebitamento e accordo con i creditori: stante l'assimilabilità con il concordato l'accesso è consentito anche in presenza di un atto in frode che non incida in modo apprezzabile sulle possibilità di soddisfo.

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ., 30 settembre 2021 – Giudice Delegato  Giuseppe Limitone.

Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Procedura assimilabile al concordato preventivo - Atti in frode non dichiarati  – Efficacia decettiva – Eventuale non incidenza sulle possibilità di soddisfazione dei creditori – Mancanza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 173 L.F. - Procedura ex art. 10 L. 3/2012 – Ammissione possibile - Fondamento – Rilevanza anche del nuovo art. 14 decies.

Data di riferimento: 
30/09/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Rimini – Crisi da sovraindebitamento e procedura di liquidazione del patrimonio: limiti alla possibilità per il debitore di utilizzare, in caso di mancanza di mezzi di sostentamento, alcuni dei beni rilasciati ai creditori.

Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Civile, 18 maggio 2020 – G.D. Silvia Rossi.

Crisi da sovraindebitamento – Domanda di liquidazione dei beni – Debitore istante – Mancanza di mezzi di sostentamento – Istanza di utilizzo di parte dei beni – Presupposti perché possa essere accolta – Applicazione analogica dell’art 47 L.F. – Esclusione – Presupposti perché possa essere accolta.

Data di riferimento: 
18/05/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]