Tribunale di Reggio Emilia – Concordato preventivo - Deposito necessario delle somme inerenti i crediti contestati.

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Data di riferimento: 
24/06/2015

 

Tribunale di Reggio Emilia 24 giugno 2015 – Pres. Est. Varotti.

 

Concordato preventivo – Omologazione – Credito contestato – Provvedimento esecutivo non definitivo - Rifiuto di pagamento – Legittimità -  Inadempimento ex art. 186 L.F. –  Esclusione.

 

Concordato preventivo – Pagamento dei crediti contestati  -  Provvedimento giurisdizionale definitivo – Avveramento della condizione – Nuova reperibilità – Condizioni necessarie.

 

Concordato preventivo –Crediti contestati -  Omologa – Deposito delle somme – Provvedimenti relativi all’esecuzione – Competenza del tribunale.

 

L'omologazione del concordato preventivo non rappresenta il momento a partire dal quale cessa il divieto di cui all'art. 168 L.F. di iniziare o proseguire azioni individuali a carico del debitore e  deve pertanto, in particolare, escludersi che l'impresa debitrice  debba, da quel momento, procedere,  per non incorrere nel rischio della risoluzione per inadempimento ex art. 186 L.F., al pagamento immediato o in piano di reparto del creditore contestato, nel caso questi abbia  già ottenuto nei suoi confronti un provvedimento esecutivo, ma non ancora definitivo. Ciò in quanto con l'omologazione il concordato diviene, ai sensi dell'art. 184 L.F., obbligatorio per tutti i creditori anteriori onde si deve escludere la possibilità di esecuzioni individuali sui beni assoggettati ad esecuzione collettiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Per addivenire al pagamento dei  crediti contestati, condizionali e dei soggetti irreperibili si deve attendere un evento futuro ed incerto, costituito – a seconda dei casi – da un provvedimento giurisdizionale definitivo, dall’avveramento della condizione o dalla nuova reperibilità dell’avente diritto alla prestazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

 

A seguito dell'omologazione del concordato le somme spettanti ai creditori contestati dell'imprenditore devono, in conformità delle modalità stabilite dal tribunale, cui compete, ove non diversamente disposto,  l'emissione dei provvedimenti relativi all'esecuzione del concordato, essere depositate in virtù del richiamo di cui all'art 185, secondo comma, al disposto dell'art. 136, secondo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=13104.php

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]