Tribunale di Treviso – Inammissibilità del piano concordatario la cui fattibilità finanziaria sia fondata su condizioni non certe e neppure altamente probabili.

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Data di riferimento: 
01/06/2016

 

Tribunale di Treviso, Sez II civ., 01 giugno 2016 - Pres. Fabbro, Rel. Passarelli.

 

Concordato preventivo in continuità – Piano condizionato da eventi incerti – Essenziali affidamenti bancari – Inammissibilità della proposta.

 

Concordato preventivo – Attestazione del professionista – Fattibilità finanziaria – Indeterminatezza – Carenza documentale – Non rispondenza ai requisiti richiesti.

 

Concordato preventivo – Voto dei creditori – Fattibilità finanziaria - Assunzione del rischio – Inammissibilità.

 

Va considerato inammissibile il piano concordatario con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. che sia sospensivamente condizionato al verificarsi di un evento assolutamente  incerto nei tempi e nell’entità, quale la concessione di affidamenti da parte di istituti di credito non precisamente individuati, specie laddove tale concessione venga prospettata come essenziale per la riuscita del piano stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Stante che l’attestazione del professionista che, ai sensi dell’art. 161, terzo comma, L.F., deve accompagnare il piano concordatario può fondarsi, per comprovarne la fattibilità finanziaria, su condizioni, anche future, ma certe od altamente probabili, non può considerarsi ammissibile una attestazione nel cui contesto non risultino precisati gli Istituti bancari che potrebbero dare il consenso alle linee di credito, nonché  i termini e le condizioni degli eventuali affidamenti con la relativa ricaduta sul piano e che risulti, altresì, non corredata dei documenti necessari a comprovare l’esistenza di trattative positivamente avviate dal proponente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il voto dei creditori in sede di approvazione, ex art. 177 L.F., del concordato preventivo non può estendersi fino a ricomprendere l’assunzione del rischio della fattibilità finanziaria, intesa come realizzabilità del piano attraverso i mezzi destinati a coprire il fabbisogno concordatario, in quanto incidente sulla fattibilità giuridica,  a sua volta intesa come individuazione degli elementi essenziali alla conclusione dell’accordo coi creditori, e ciò in quanto il trasferimento di un tale rischio ai creditori renderebbe inammissibilmente aleatoria la causa concreta del concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160601173844_0.PDF

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: