Tribunale di Rovigo – Concordato preventivo: obbligo di notifica, da parte del debitore, ai soli creditori dissenzienti del decreto del tribunale di fissazione dell'udienza per l'omologazione.

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Data di riferimento: 
15/06/2017

Tribunale di Rovigo, 15 giugno 2017 – Rel. Alessandra Martinelli.

Concordato preventivo – Omologazione – Tribunale – Decreto di fissazione d'udienza – Debitore - Obbligo di notifica ai creditori disssenzienti.

Data la natura para-contrattuale della proposta concordataria, per la quale si deve ritenere valga il principio "qui tacet neque dicit, neque negat, neque utique fatetur",  e, nonostante il diritto di proporre opposizione, attraverso rituale costituzione, all'omologazione di un concordato preventivo sia riconosciuto  dall'art. 180, secondo comma, L.F., non solo ai creditori dissenzienti che abbiano espresso voto contrario, ma a qualsiasi interessato, si deve presumere che il decreto di fissazione d'udienza per l'omologa  debba essere obbligatoriamente notificato, a cura del debitore, ai sensi del primo comma, solo ai primi,  in quanto soggetti da considerarsi sicuramente interessati ad ottenere quella comunicazione, avendo già effettuato una valutazione negativa della proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/ella proposta concordatariagiurisprudenza/archivio/18923.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: