Tribunale di Vicenza – Ammissibilità di una azione revocatoria ordinaria anche se esperita con riferimento ad un credito non certo in quanto litigioso.

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Data di riferimento: 
25/02/2019

Tribunale di Vicenza, Sez. II civ., 25 febbraio 2019 – Giudice Unico Onorario  Tatiana Babolin.

Revocatoria ordinaria – Credito litigioso – Identificazione come tale – Proposizione dell'azione – Ammissibilità.

In sede di revocatoria ordinaria, stante la nozione lata di credito cui l'art, 2901 c.c. fa riferimento, comprensiva anche della ragione o aspettativa, si deve ritenere che non sia richiesta la certezza in ordine  al fondamento del suo fatto costitutivo, al punto che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, va, purchè risulti seppur in quella forma identificato, considerato idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria [nello specifico, il tribunale, in presenza di tutte le condizioni richieste, precisato che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto di disposizione non avrebbe potuto essere portata ad esecuzione fintanto che l'esistenza del credito non fosse stata accertata con efficacia di giudicato, ha ritenuto ammissibile un'azione revocatoria ordinaria pur avendo questa ad oggetto un credito che, quantunque già riconosciuto nel corso di un giudizio di primo grado, risultava, al momento dell'esperimento di quell'azione, interessato  ad un giudizio d'appello ancora pendente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21369.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: