Tribunale di Alessandria – Apertura del procedimento ex art. 173 L.F. e presupposti per considerare i comportamenti posti in essere dal debitore come atti in frode. Possibilità di apportare in quella sede modifiche alla proposta.

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Data di riferimento: 
26/04/2019

Tribunale di Alessandria, Sez. civile e fall., C.P. 9/2017, 26 aprile 2019 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Caterina Santinello, Giudici Enrica Bertolotto e Pierluigi Mela.

Concordato preventivo – Decreto di ammissione – Convocazione dei creditori – Adunanza fissata ex art. 163 L.F. - Debitore - Modifiche alla proposta - Possibilità di apportarle entro i quindici giorni precedenti - Termine da considerarsi tassativo – Rinvio dell'udienza su richiesta del proponente – Possibile differimento dei termini ex art. 172 L.F.  - Esclusione -  Potere riconosciuto al solo tribunale.

Concordato preventivo -  Ammissione - Sopravvenuto venir meno delle condizioni a tal fine prescritte – Apertura del procedimento ex art. 173, terzo comma, ultima parte, L.F. -  Debitore -  Modifiche alla proposta  - Possibilità di apportarle anche in quella sede - Ipotesi difforme - Apertura dello stesso procedimento, ex art. 173, comma 1 o comma 3, prima parte, per compimento di atti in frode -  Inammissibilità delle modifiche.

Concordato preventivo – Ammissione - Commissario giudiziale – Atti ingannevoli per i creditori – Successiva scoperta – Dovere di procedere alla mera segnalazione -  Inziativa processuale – Potere che non gli compete – Potere  spettante al tribunale a fini di garanzia -  Avvio d’ufficio della procedura ex art. 173 L. F.

Concordato preventivo - Organi sociali - Compimento di atti comportanti responsabilità –  Debitore - Mancata segnalazione in sede di proposta  - Effetto decettivo nei confronti dei creditori – Comportamento da ritenersi quale “altro atto in frode” – Revoca dell’ammissione.

Concordato preventivo - Atti posti in essere dal debitore – Potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori  - Presupposto sufficiente – Revoca dell’ammissione al concordato - Realizzarsi di un effettivo inganno per i creditori – Condizione necessaria  – Esclusione.

Concordato preventivo – Debitore - Atto del deposito della proposta -  Tentativo di frode posto in essere dall’imprenditore - Notizie sottaciute - Avvenuta tardiva comunicazione al ceto creditorio – Irrilevanza - Rilevanza del mero tentativo in precedena perpetrato - Revoca dell'ammissione al concordato.

Il rispetto del termine, ex art. 172, secondo comma, penultima parte, L.F. di quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori, come fissata dal tribunale col decreto di ammissione alla procedura concordataria ex art. 163 L.F., per apportare modifiche alle proposte di concordato, sia a quella presentata dal debitore sia a quelle concorrenti ex art. 163, quarto comma L.F., deve considerarsi tassativo, onde l'eventuale rinvio di detta udienza,  allorquando tutti o parte dei termini previsti dall'art. 172 siano già decorsi, concesso dal tribunale nonostante l’inesistenza di alcun diritto dei proponenti ad ottenerlo, non può comportare una riapertura degli stessi, tanto meno nei confronti soltanto di una parte. L’unico caso in cui al rinvio dell’adunanza dei creditori consegue il rinnovato decorso di tutti i termini ex art. 172 L.F. è allorquando il tribunale per motivi oggettivi, concernenti per esempio la complessità della procedura, prima del decorso di alcuno dei termini stabiliti da detto articolo e segnatamente prima della scadenza di quello fissato dal comma 1 per il deposito della relazione da parte del commissario giudiziale, modificando parzialmente il decreto ex 163 L.F., fissi una nuova udienza per l’adunanza dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’apertura del subprocedimento ex art. 173 L.F. non comporta, non essendo tale effetto stabilito da alcuna norma, la sospensione della procedura concordataria (ne comporta solo un temporaneo arresto, nel senso che non può farsi luogo all’adunanza dei creditori che va all’occorrenza rinviata), onde, laddove venga disposta dal tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale, ex art. 173, terzo comma, ultima parte, L.F. per essere venute meno le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato, si deve ritenere che sia consentito al proponente anche in quella sede, come è previsto possa avvenire nel corso dell'udienza ex art. 162, secondo comma L.F., ancor prima delle operazioni di voto, di proporre modifiche rafforzative e migliorative delle prospettive di realizzo dei creditori rispetto a quanto previsto nella proposta già depositata, volte a superare la situazione negativa rilevata dal commissario, in conseguenza della quale si è aperto il subprocedimento che potrebbe condurre alla revoca dell’ammissione al concordato. Diversamente deve ritenersi, per la modifica della proposta e del piano, nel caso in cui il subprocedimento ex art. 173 L.F. trovi fondamento non nell’assenza di una condizione di ammissibilità ma in atti di frode. Infatti nessuna modifica della proposta, sia tempestiva o meno, potrebbe farli venire meno ex post, così come una compiuta disclosure postuma di fatti prima omessi, sottaciuti, celati o non completamente esposti che non varrebbe certo ad eludere la sanzione  della revoca  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini dell’apertura del procedimento ex art. 173 L.F., è sufficiente che il commissario giudiziale, non competendogli alcuno specifico potere di iniziativa processuale, si limiti ad informare il tribunale, in particolare in sede di relazione ex art. 172 L.F., circa la sussistenza di fatti da lui accertati che potrebbero comportare la revoca dell’ammissione al concordato preventivo; ciò  in quanto, avendo la frode carattere oggettivo, spetta al tribunale, indipendentemente dalle espressioni usate dal commissario, di qualificare come fuorviantie pertando decettivi per i creditori i comportamenti segnalatigli, e di avviare d’ufficio in chiave di garanzia quel procedimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dal momento che l’art. 173, comma 1, L.F. prevede oltre a fattispecie tipiche come quella dell’occultamento dell’attivo anche genericamente “altri atti di frode”, nell’ambito della quale rientra certamente qualsiasi informazione omessa che possa avere rilievo al fine dell’espressione del voto da parte dei creditori, si deve ritenere che presenti in particolare quei requisiti, a prescindere dalla concreta possibilità di recupero, in particolare anche alla luce del novellato art. 1846 c.cc., di asseriti crediti risarcitori, il silenzio serbato del proponente a riguardo dei possibili profili di responsabilità gravanti sui suoi organi societari e su altri eventuali soggetti alla stessa collegati, in quanto ciò che il legislatore ha voluto sanzionare con il procedimento ex art.173 L.F. è sostanzialmente l’abuso informativo consistente nel non aver messo,  intenzionalmente con effetto decettivo, a disposizione dei creditori tutti i dati necessari che devono essere suscettibili di valutazione al fine di poter esprimere il diritto di voto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

La fraudolenza degli atti posti in essere dal debitore, se implica una loro potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori, non per questo assume rilievo, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, solo ove l'inganno dei creditori si sia effettivamente realizzato e si possa quindi dimostrare che, in concreto, i creditori medesimi hanno espresso il loro voto in base ad una falsa rappresentazione della realtà. Quel che rileva infatti è il comportamento fraudolento del debitore, non l'effettiva consumazione della frode. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ciò che rileva al fine della pronuncia del provvedimento di revoca dell'ammissione al concordato è il tentativo di frode posto in essere dall’imprenditore che intende accedere alla proposta di concordato posto in essere all’atto del deposito della proposta, indipendentemente dal fatto che questa sia stata successivamente emendata da una integrazione con integrale disvelamento degli atti sottaciuti. Nessuna modifica della proposta concordataria  può essere infatti valorizzata al fine di considerare irrilevante l’atto di frode per avvenuta tardiva comunicazione al ceto creditorio delle notizie sottaciute,salvo che questo avvenga spontaneamente per effetto del comportamento del ricorrente e non in conseguenza di eventi sopravvenuti, quali in particolare le segnalazioni del commissario giudiziale., ciò in quanto il tentativo di frode nei confronti dei creditori opera alla stregua di una sorta di evento di pericolo, che colpisce anticipatamente l’imprenditore concordante indipendentemente dalla successiva rimozione delle circostanze che avrebbero condotto alla revoca della proposta . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/FeS_Tribunale%20di%20Alessandria.pdf

[con riferimento ai presupposti per addivenire alla revoca della proposta concordataria cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 marzo 2018 n. 7379  https://www.unijuris.it/node/4488; Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 10778, 16 maggio 2014https://www.unijuris.it/node/2305; Cassazione civile, sez. I, 26 Novembre 2018, n. 30537https://www.unijuris.it/node/4579]

 

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: