Tribunale di Grosseto – Sovraindebitamento: ammissione alla procedura di liquidazione di artigiano, privo di beni mobili e immobili, che possa fare affidamento solo su redditi futuri e sull'accesso al beneficio della c.d. "pace fiscale".

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Data di riferimento: 
30/04/2019

Tribunale di Grosseto, Sez. Fall., 30 aprile 2019 - Giudice Claudia Frosini.

Sovraindebitamento – Composizione della crisi – Ricorso alla procedura ex art. 14 ter L. 3/2012 – Artigiano privo di beni immediatamente liquidabili – Capacità di produrre reddito da assegnare ai creditori – Prospettiva di liquidazione solo di redditi futuri –  Fissazione di un preciso  lasso di tempo – Possibilità di accedere al beneficio della "pace fiscale" – Tribunale  -  Ammissione alla procedura.

Può essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter  L. 3/2012,  anche se non possegga  alcun bene mobile o immobile immediatamente liquidabile essendo i soli beni di sua proprietà costituiti da quelli strumentali necessari per l'esecizio della sua professione (beni che, ai sensi del comma 6, lettera d), possono essere sottratti alla liquidazione), l'imprenditore individuale, per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b) che richieda, stante la sua situazione di  sovraindebitamento, di poter proseguire  a svolgere, per un numero di anni predeterminato, la sua attività di artigiano al fine di poter, coi redditi futuri che conseguirà (anch'essi  da considerarsi beni nell'accezione degli artt. 810 e 820 c.c.), detratto quanto necessario alle sue esigenze di vita personali, soddisfare, in quel lasso di tempo, sia pure parzialmente i suoi creditori [nella specie, al fine dell'ammissione a quella procedura di composizione della crisi il giudice ha considerato determinante la circostanza che  il debitore, ove liberato dall'ossessione del sovraidebitamento, avrebbe verosimilmente, come da attestazione dell'O.C.C., potuto sfruttare, salva l'alea ineliminabile di ogni attività economica, la sua capacità di produrre reddito e, soprattutto, il fatto che l'istante aveva la possibilità di accedere, ai sensi dell'art. 1 comma 188 della legge di bilancio 2019, al beneficio della cosidetta "pace fiscale" che gli avrebbe consentito, in casi di accesso alla procedura di liquidazione, di poter usufruire della falcidia, nella misura del 90% del debito tributario iscritto al ruolo, che costituiva la parte più rilevante della sua esposizione debitoria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21796.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: