Tribunale di Mantova – Crisi da sovraindebitamento e richiesta da parte del consumatore di poter modificare il piano, già omologato, da lui proposto: necessità per il giudice di acquisire il parere dei creditori.

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Data di riferimento: 
03/02/2020

Tribunale Ordinario di Mantova,  Sez. II civ., 03 febbraio 2020 - Giudice Mauro Pietro Bernardi.

Crisi da sovraindebitamento - Procedimento di composizione - Piano del consumatore - Omologazione - Fase dell'esecuzione  - Istanza di modifica richiesta dal debitore - Giudice designato - Necessità di sentire i creditori - Fissazione di un'apposita udienza.

Laddove il consumatore, il cui piano di ristrutturazione dei debiti sia stato omologato, richieda, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 13, comma 4 ter, L. 3/2012, di poterlo modificare [nello specifico, nel senso di poter prorogare il termine previsto per la sua esecuzione], il giudice designato deve, ai sensi del disposto dei commi 2 e 3 di quello stesso articolo, come dal comma 4 ter richiamati, disporre la convocazione dei creditori, fissando a tal fine un'apposita udienza, affinché questi possano interloquire in merito a tale istanza. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/23240/merito

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: