Tribunale di Milano – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: previsione della prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore con conseguente messa a disposizione dei creditori di un importo fisso mensile.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/10/2020

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. Fallimentare, 05 ottobre 2020 – Giudice Designato Guendalina Pascale.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Debitore – Previsione della prosecuzione della gestione di un negozio – Offerta ai creditori  di un importo fisso mensile, da detrarsi dal ricavato – Necessità di mantenere per sé la parte residua, come anche di conservare i mobili che arredano il negozio – Proposta  da considerarsi ammissibile.

In sede di riscontro di una domanda di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012, come proposta da un soggetto sovraindebitato, in nome proprio e quale accomandatario di una società in accomandita semplice, il giudice, se la richiesta soddisfa i requisiti richiesti, può dichiarare aperta, ai sensi dell'art. 14 quinquies, quella procedura anche se il debitore possa mettere a disposizione dei creditori, tenuto conto di quanto gli necessita per le spese di vita, solo un importo mensile fisso da detrarsi da quanto lo stesso, si deve ritenere, presuma di potere in futuro mensilmente ottenere dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, in particolare di gestione di un negozio, i cui arredi, soli beni mobili posseduti, non può cedere ai creditori perché essenziali per poter continuare a svolgere quella attività. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Tribunale%20di%20Milano%20Dec%205%20ottobre%202020.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: