Tribunale di Rovigo – Concordato preventivo: fissazione di una nuova udienza per l'adunanza dei creditori per recepire gli effetti della modifica dell'art. 180 L.F. in caso di mancata espressione del voto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

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Data di riferimento: 
12/02/2021

Tribunale di Rovigo, 12 febbraio 2021 – Pres. Paola Di Francesco, Rel. Sofia Gancitano, Giud. Elisa Romagnoli.

Concordato preventivo – Adunanza dei creditori – Agenzia delle Entrate – Mancata espressione del voto – Applicazione del principio del silenzio-dissenso  - Maggioranza richiesta per l'approvazione – Mancato raggiungimento – Udienza ex art. 162 L.F. - Tribunale -  Fissazione di una nuova data per l’adunanza – Scopo – Recepimento delle modifiche all'art. 180 L.F. dalla l. 159/2020.

Stante che il decreto legge n. 125/2020 (recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020), come convertito nella  legge 27 novembre 2020, n. 159, ha, all'art. 3, comma 1-bis, modificato le disposizioni di cui agli articoli 180, 182-bis e 182-ter l. fall., prevedendo in particolare, quanto al nuovo quarto comma dell’articolo 180 l. fall., l'omologazione del concordato preventivo "anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria", si deve ritenere che, laddove ricorrano quelle due condizioni, i concordati preventivi possano essere, a partire dal 4 dicembre 2020, data di entrata in vigore di quelle disposizioni, e purché  la fase di raccolta del voto non sia ancora stata avviata, omologati anche senza l'approvazione da parte degli  enti suddetti; ciò a differenza di quanto accadeva in precedenza  in quanto, anteriormente,  anche il loro rimanere silenti in sede di voto  andava considerato quale manifestazione di dissenso rispetto alla proposta del debitore, ed incideva, pertanto, in modo significativo sul raggiungimento delle maggioranze richieste per la sua approvazione [nello specifico, pur avendo, nel momento dello svolgimento dell'udienza convocata ai sensi dell'art. 162 L.F., avuto già luogo l'adunanza dei creditori, il tribunale, risultando indubbia la volontà del legislatore di anticipare l’entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi dell’insolvenza, per offrire uno strumento di eccezionale agevolazione “in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha ritenuto, ciononostante, ragionevole disporre,  la rinnovazione del voto con la fissazione di una nuova udienza per l’adunanza di cui all’art. 174 L.F., in quanto, in precedenza, la mancata espressione del voto da parte dell' Agenzia delle Entrate era stata considerata quale scelta negativa e ciò aveva comportato il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177 L.F. per l'approvazione del concordato].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25006.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: