Tribunale di Rimini – Sovraindebitamento: inammissibilità dell'apertura di una procedura di liquidazione ex art. 14 ter L.3/2012 nel caso in cui il debitore risulti privo di beni o in possesso di una somma inidonea persino a coprire le spese di procedura.

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Data di riferimento: 
22/04/2021

Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Civile, 22 aprile 2021 – Pres. Rel. Francesca Miconi, Giudici Maura Mancini e Lorenzo Lico.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter  L. 3/2012 – Procedura da considerarsi quale “piccolo fallimento ” - Soggetti  interessati.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter  L. 3/2012 – Debitore – Non formulazione di una proposta, né predisposizione di un progetto – Nessuna valutazione di fattibilità - Procedura differente dall'accordo di composizione della crisi e dal piano del consumatore -  Analogia col fallimento.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter  L. 3/2012 – Intervento di terzi finanziatori – Debitore -  Preventiva prospettazione nel piano – Esclusione –  Possibile presa d'atto solo  successiva – Effetto –  Fattore di riduzione del passivo.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter  L. 3/2012 –  Debitore privo di beni o con liquidità inidonea a coprire le spese – Inammissibilità della proposta  – Art. 14 quaterdecies L. 3/ 2012 -  Esdebitazione immediata – Presupposti.

La procedura di liquidazione ex art 14 ter e ss. L 3/2012  si deve ritenere integri un cd. “ piccolo fallimento”; trattasi infatti di procedura di liquidazione controllata di beni e di ripartizione dell’attivo fra i creditori che riguarda il debitore “civile” o comunque il debitore imprenditore non fallibile perché “sottosoglia” o cessato da oltre un anno, che può consentirgli, all’esito, di esdebitarsi e rientrare come soggetto attivo nel circuito economico, al pari del debitore fallibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

A differenza delle altre due procedure di soluzione del sovraindebitamento, l’accordo di cui all’art. 10 L. 3/2012 o il piano del consumatore di cui all’art. 12 bis della stessa,  nella liquidazione ex art. 14 ter il debitore non formula alcuna proposta ai creditori, né predispone alcun progetto di liquidazione: egli semplicemente si dichiara sovraindebitato e chiede la liquidazione dei suoi beni; si tratta quindi di una procedura del tutto analoga al fallimento, in cui non vi è alcun accordo fra il debitore e i creditori, né un ruolo propositivo del primo rispetto ai secondi, né vi è spazio per una valutazioni di fattibilità.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’intervento di terzi “ finanziatori “, che ha un ruolo nel caso del piano del consumatore o dell’accordo di sovraindebitamento, nell’ambito della procedura di liquidazione dei beni può al massimo consistere nel pagamento di uno o più creditori da parte del terzo, con denaro proprio e senza animo di rivalsa; rappresenta pertanto una forma di intervento che il liquidatore non potrebbe in alcun modo considerare preventivamente nel piano di liquidazione, potendo al più prenderne atto a posteriori come fattore di riduzione del passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La recente introduzione dell’art 14 quaterdecies della L. 3 / 2012, intitolato “ Debitore incapiente”,  norma che prevede che il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, possa accedere in via immediata alla esdebitazione, in presenza di determinate condizioni e fermo l’obbligo di pagamento di almeno parte dei debiti in caso di sopravvenienza di utilità rilevanti, conferma che nella procedura di liquidazione del sovraindebitato deve tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo; ragion per cui deve escludersi, in quanto contraria ai principi di efficienza e di economicità che devono ispirare l’attività processuale esecutiva, che possa procedersi all'apertura di una liquidazione senza beni neppure in prospettiva, o con la disponibilità di una esigua somma liquida inidonea a coprire perfino le spese della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25271.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: