esdebitazione


Tribunale di Vicenza - Esdebitazione ed autonomia del procedimento.

Data di riferimento: 
26/02/2010

Tribunale di Vicenza, 26 febbraio 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento pendente - Esdebitazione - Creditori - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Iscrizione a ruolo - Necessità.

Il ricorso per l'esdebitazione va trattato con un fascicolo separato nell'ambito di una procedura autonoma per la quale deve essere versato il dovuto contributo unificato e integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori, e non solo del comitato dei creditori. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Pordenone - Esdebitazione ed applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)

Data di riferimento: 
15/07/2010

Tribunale di Pordenone, decreto dd. 15.7.2010
dott. Francesco Pedoja Presidente
dott. Francesco Petrucco Toffolo Giudice
dott. Francesca Clocchiatti Giudice
Provvedimento segnalato dall'avv. Cristian Tosoratti

Esdebitazione - condizioni - bancarotta fraudolenta - creditori insoddisfatti

L'applicazione di pena concordata (patteggiamento) per il reato di bancarotta fraudolenta  non osta all'ammissione al beneficio dell'esdebitazione ricorrendo il requisito di cui al n. 6 dell'art. 142 l.f., qualora il reato sia stato dichiarato estinto ex art. 445 c.p.p., posto che l'estinzione produce tutti gli effetti propri della riabilitazione.

Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio dell'esdebitazione qualora siano stati soddisfatti, seppur in misura minima, tutti i creditori concorsuali, compresi quelli di rango chirografario.

Tribunale di Vicenza - Esdebitazione, pagamento dei creditori privilegiati e motivi di opposizione dei creditori.

Data di riferimento: 
01/12/2009

Tribunale di Vicenza, 1 dicembre 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Esdebitazione - Presupposti - Creditori concorsuali - Privilegiati e chirografari.

L'esdebitazione è un beneficio concesso al debitore meritevole, qualora il fallimento abbia effettuato anche un solo riparto in favore dei creditori privilegiati. I creditori concorsuali debbono essere avvisati per consentire loro di partecipare all'udienza, ma non possono opporsi all'esdebitazione per non essere stati soddisfatti, ma soltanto per motivi connessi alla meritevolezza del debitore. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Inapplicabilità dell'esdebitazione alle procedure chiuse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 5/2006.

Data di riferimento: 
13/11/2009

Corte di Cassazione, sez. I, 13 novembre 2009 n. 24121
Pres. Proto - Est. Fioretti

L'istituto dell'esdebitazione, previsto dagli artt. 142 e 144 l.f., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5/2006 e dal D.Lgs. n. 169/2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006, purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006) e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all'entrata in vigore del D. Lgs: n. 169/2007 (1° gennaio 2008), purché, in quest'ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue che non é ammissibile l'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2006.

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO n. 6/2001 con nota di Giuliano Scarselli)

Trib. Tolmezzo - Esdebitazione - Mancata previsione per i fallimenti chiusi prima del 16.07.2006 - Incostituzionalità.

Data di riferimento: 
15/05/2008

 Tribunale di Tolmezzo - 15.05.2008

dott. Giuliano Berardi Presidente
dott. Lorenzo Massarelli Giudice relatore
dott. Alessia Bisceglia Giudice

Appare irragionevole ed ingiustificabile che il legislatore del 2007, introducendo ex professo una disciplina transitoria in materia di esdebitazione (prima assente), stabilisca una disparità di trattamento fra i falliti le cui procedure si siano chiuse prima del 16.7.2006 (che non possono aspirare all'esdebitazione) e i falliti le cui procedure siano ancora pendenti al 16.7.2006, posto che in entrambi i casi si tratta di soggetti sottoposti a procedure "definite secondo la legge anteriore", quindi rispettivamente svolte e da svolgersi interamente in base alla disciplina della legge del 1942 per cui va sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, e 22, comma 4, del Decreto Legislativo n° 169/2007 nella parte in cui limita in via transitoria l'applicazione retroattiva della disciplina in materia di esdebitazione ai soli fallimenti ancora pendenti alla data del 16.7.2006, anziché a tutti i fallimenti retti dall'originario testo del R.D. n° 267/1942, a prescindere dalla data di loro chiusura;

 

Tribunale di Pescara - Esdebitazione e assistenza tecnica del difensore:necessità.

Data di riferimento: 
05/02/2009

Tribunale di Pescara 5 febbraio 2009 - Pres. Zaccagnini - Rel. Filocamo.

Fallimento - Esdebitazione - Procedimento introdotto dopo la chiusura del fallimento - Natura contenziosa - Assistenza tecnica del difensore - Necessità.

Il procedimento per esdebitazione introdotto dopo la chiusura del fallimento ha natura contenziosa (incide sulle posizioni soggettive del ricorrente e dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti che assumono la veste di contraddittori necessari) e richiede pertanto l'assistenza tecnica di un difensore. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Rovigo - Esdebitazione e crediti insoddisfatti.

Data di riferimento: 
22/09/2008

Tribunale di Rovigo 22 gennaio 2009 - Pres. Bordon - Est. Marzella.

Esdebitazione - Condizioni - Crediti concorsuali insoddisfatti - Nozione.

La esdebitazione è possibile solo se tutti i debiti da dichiarare inesigibili siano stati almeno parzialmente soddisfatti e non può essere concessa qualora vi siano crediti del tutto incapienti. (mb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Trib. Udine - Esdebitazione - Mancata previsione per i fallimenti chiusi prima del 16.07.2006: incostituzionalità.

Data di riferimento: 
14/11/2008

E' rilevante e non manifestamente infondata e pertanto va sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione degli artt. 19 e 22 del d. lgs. n. 169 /'07 nella parte in cui non prevedono la possibilità, per i soggetti falliti, che abbiano visto chiuso il proprio fallimento , anteriormente alla data del 16.07.2006, di presentare domanda di esdebitazione, nel termine fissato dallo stesso art. 19, secondo comma.

Tribunale di Udine - Esdebitazione - Inammissibilità dell'istanza per omessa notifica del ricorso ai creditori

Data di riferimento: 
17/10/2008

In applicazione del disposto della sentenza di data 30.05.2008, n. 181 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 143 l. fall. nella parte in cui non prevede la notificazione del ricorso ai creditori, qualora il ricorrente non abbia provveduto nel termine concesso ad effettuare le previste notificazioni l'istanza deve essere dichiarata inammissibile.

DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE - I PRESUPPOSTI DELLA ESDEBITAZIONE - RETROATTIVITA':LIMITI

Data di riferimento: 
07/05/2008

Poiché a norma dell'art. 19 d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, le disposizioni in tema di esdebitazione si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, ossia al 16 luglio 2006 (comma 1) ed, allo stesso tempo, é stato ivi previsto che qualora le procedure fallimentari di cui al primo comma risultino chiuse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 169/07 (ossia il primo gennaio 2008) la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data, poiché, inoltre, a tenore dell'art. 22 comma 4 del medesimo decreto legislativo 169/07 il precedente articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 5/06, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del decreto 169/07, ossia al primo gennaio 2008, la domanda di esdebitazione non é accoglibile per le procedure fallimentari chiuse ben prima dell'entrata in vigore delle novelle del 2006 e del 2007 (14.01.1999 e 21.01.1993).

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