Tribunale di Bologna – Sovraindebitamento ed accordo di composizione della crisi: con riferimento ai crediti iscritti a ruolo va riconosciuta ai soli Enti impositori la legittimazione all'espressione del voto.

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Data di riferimento: 
29/04/2022

Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. IV civ. e proc. concorsuali, 29 aprile 2022 – Giudice Maurizio Atzori.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Crediti iscritti a ruolo – Legittimazione al voto – Riconoscibilità solo agli Enti impositori – Agenzia delle Entrate – Riscossione  - Legittimazione limitata ai soli crediti per aggio e spese di riscossione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 L. 3/2012, con riferimento ad una proposta di accordo di composizione della crisi, va riconosciuta all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo. Pertanto, il voto eventualmente espresso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non può in difetto di legittimazione considerarsi validamente prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27370.pdf

[cfr. in questa rivista:  Tribunale Ordinario di La Spezia, 09 aprile 2019 https://www.unijuris.it/node/4984]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: