Tribunale di La Spezia – Piano del consumatore: laddove intervenga prima dell'omologazione la rinuncia da parte del proponente determina l'estinzione della procedura.

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Data di riferimento: 
11/08/2022

Tribunale Ordinario di La Spezia, 11 agosto 2022 (data della pronuncia) – Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli. 

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Proponente - Rinuncia alla domanda prima dell’omologazione – Effetto - Estinzione della procedura – Accettazione dei creditori – Presupposto non necessario.

Analogamente all'ipotesi di rinuncia alla domanda di concordato preventivo, si deve considerare rinunciabile sino alla data dell'omologazione, in quanto improduttiva di effetti vincolanti per il proponente fino a che non intervenga tale pronuncia, la proposta di piano del consumatore, trattandosi di atto formalmente processuale avente contenuto sostanziale di atto negoziale ed in specie di atto giuridico unilaterale ex art. 1324 c.c. volto alla composizione della situazione di crisi od insolvenza del debitore tramite il pagamento dilazionato e falcidiato dei creditori, onde in tal caso il tribunale deve, senza che risulti necessario il consenso dei creditori ex art. 306 c.p.c., dichiararne l'estinzione. Diversamente, si deve ritenere che il debitore non possa più rinunciarvi successivamente all’omologazione, salvo la perdita di effetti del piano del consumatore in ragione della dichiarazione giudiziale di cessazione degli effetti (o revoca) per mancato adempimento ex art. 14 bis Legge 3/2012. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-la-spezia-11-agosto-2022-est-gaggioli

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27881.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: