Tribunale di La Spezia
Tribunale di La Spezia – Concordato preventivo di società in nome collettivo avente come soci società di capitali.
Tribunale di La Spezia, 02 maggio 2011 - Pres. D'Avossa - Est. Farina.
Nell'ambito di una proposta di concordato preventivo, il conferimento dei complessi aziendali facenti capo alle singole società di capitali in un'unica società in nome collettivo può rientrare a pieno titolo nell'ambito delle "operazioni straordinarie" ai sensi dell'art. 160, lett. a, LF. In tale contesto, il conferimento dei complessi aziendali in una neo costituita società di persone, avente quali soci illimitatamente responsabili le società conferenti, e la ristrutturazione del debito delle società partecipanti all'operazione appaiono tutte operazioni astrattamente consentite. Tale generale valutazione certo non preclude e non condiziona i poteri di controllo che il Tribunale esercita, allo scopo di effettuare tanto la verifica dei requisiti formali di ammissibilità della proposta, quanto il sindacato sostanziale e concreto degli effetti propri di essa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La circostanza secondo cui nel concordato preventivo i pagamenti ai creditori saranno effettuati al momento della definitività dell'omologazione del concordato rende incerto il momento di soddisfacimento dei creditori, che dipenderà dagli eventuali reclami ai sensi dell'art. 183 LF, ma non condiziona l'acquisizione alla procedura di valori monetari corrispondenti ai beni nel frattempo liquidati, valori suscettibili di reversibilità in favore ed in proporzione dei patrimoni delle società conferenti nel caso in cui l'omologazione dovesse essere, invece, definitivamente respinta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Trib. di La Spezia - Concordato preventivo con assuntore e trasformazione della proponente in società di persone.
Tribunale Della Spezia, 5 novembre 2010
dott. Edoardo d'Avossa Presidente
dott. Alessandro Farina giudice
dott. Roberto Bellè giudice
E' ammissibile una proposta di concordato con assuntore preceduta da una delibera straordinaria di trasformazione della proponente da Srl in società personale, sospensivamente condizionata all'omologa del concordato preventivo, nell'ipotesi in cui le due persone fisiche destinate a divenire soci illimitatamente responsabili siano anche fidejussori dell'impresa che apportano i propri beni personali per implementare la soddisfazione dei soli creditori assistiti da fidejussione al fine di beneficiare degli effetti esdebitativi di cui all'art. 184 l.f., a meno che l'operazione concordataria non sia frodatoria per gli interessi dei creditori garantiti da fidejussione, nel solco della disciplina di cui all'art. 173 l.f.. (G.F. e M.R. - Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti e dall'avv. Lamberto Scatena
Trib. di La Spezia - Provvedimento cautelare prefallimentare e custode giudiziario per gli atti di straordinaria amministrazione
Tribunale della Spezia, 4 agosto 2010
Alberto Cardino, presidente relatore ed estensore;
Nicola Mario Condemi, giudice;
Fabrizio Pelosi, giudice.
Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Misure cautelari ex art. 15, comma 8, L.F. - Sequestro giudiziario di azienda - Ammissibilità.
Qualora sussistano i requisiti di legge per la dichiarazione di fallimento ed il fondato rischio che, nel lasso di tempo intercorrente fra l'istanza di fallimento e l'udienza prefallimentare, la garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio della ditta debitrice venga meno e vi sia l'esigenza di evitare che l'amministrazione compia atti che possano depauperare la consistenza economica dell'azienda, può essere sottoposta a sequestro giudiziario l'intera azienda con nomina di custode giudiziario il quale godrà dei poteri di conservazione, di ordinaria amministrazione e, sia pure con l'autorizzazione del giudice delegato, ove necessario, di straordinaria amministrazione. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall'avv. Claudia Del Bene
Tribunale di La Spezia - Costituzione di s.n.c. di gruppo condizionata risolutivamente alla mancata omologa del concordato.
Tribunale di La Spezia, 8 luglio 2010
Ricorso e provvedimento segnalati dall'avv. Lamberto Scatena, dal prof. Giulio Andreani e dall'avv. Massimiliano Ratti
Possono essere ammessi al concordato preventivo la società in nome collettivo ed i soci illimitatamente responsabili, tutti consistenti in società di capitali appartenenti al gruppo, nell'ipotesi in cui tutte le aziende dei singoli soci siano state conferite nella s.n.c. ed il conferimento venga risolutivamente condizionato alla mancata omologa del concordato. (fg - riproduzione riservata)
Trib.La Spezia - Concord. fallimentare in procedura proveniente da concord.preventivo-Relazione ex art. 124 l.f. - Non necessità
Tribunale di la Spezia, 7 luglio 2010.
dott. Edgardo d'Avossa Presidente
dott. Laura Rotolo Giudice
dott. Roberto Bellé Giudice rel. ed estensore
Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti
Nell'ipotesi in cui la procedura di concordato fallimentare provenga da una fase di concordato preventivo e l'incapienza dei beni, in caso di liquidazione fallimentare, per il pagamento dei creditori privilegiati del rango pari a quello dell'Agenzia delle Entrate, sia stata attestata dalla relazione del commissario giudiziale, essendo quest'ultimo "tecnico imparziale" munito dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d) l.f., non appare necessario dare corso ad inutili e dispendiose duplicazioni di attività e pertanto non appare necessaria la nomina di professionista per la redazione della relazione di cui all'art. 124 comma terzo l.f. (G.F. - Riproduzione riservata).
Trib. La Spezia - Pendenza di concordato preventivo, istanza di fallimento e presentazione di nuova proposta.
Tribunale di La Spezia, 18 giugno 2010 - Pres. D'Avossa - Est. Bellè.
Segnalazione dell'Avv. Matteo Tassi
Fallimento e concordato preventivo - Contemporanea pendenza dei due procedimenti - Presentazione di una nuova proposta di concordato - Previa decisione delle istanze di fallimento - Necessità.
Società - Fusione - Nuova formulazione dell'art. 2540 bis cod. civ. - Espunzione di ogni riferimento alle società estinte - Vicenda modificativa ed evolutiva del medesimo soggetto - Applicazione degli art. 10 e 11 legge fall. - Esclusione.
In caso di contemporanea pendenza del procedimento di concordato preventivo e di quello per dichiarazione di fallimento, qualora la proposta di concordato venga respinta, il tribunale potrà procedere all'esame di una eventuale nuova proposta di concordato solo dopo aver deciso sull'istanza di fallimento già presentata e su quelle eventualmente sopraggiunte; depone in tale senso la struttura del procedimento previsto dagli artt. 162, comma 2, 179 e 175 della legge fallimentare, con particolare riferimento alla disposizione che non consente la modifica della proposta di concordato dopo che abbia avuto luogo l'adunanza dei creditori. (fb) (riproduzione riservata)
La nuova formulazione dell'art. 2504 bis, comma 1, codice civile non contiene più alcun riferimento alle società estinte, così che la fusione deve ora essere intesa come vicenda modificativa dei contratti sociali delle entità coinvolte senza che si abbia la produzione di alcun effetto successorio od estintivo; per tale motivo, in assenza della vicenda estintiva della società incorporante, non potranno trovare applicazione gli art. 10 e 11 della legge fallimentare e l'eventuale dichiarazione di fallimento potrà riguardare la sola società incorporante. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale di La Spezia - Concordato fallimentare e termine per la richiesta di omologazione.
Tribunale di La Spezia, 15 ottobre 2009 - Pres. D'Avossa - Rel. Farina e Bellè.
Segnalazione dell'Avv. Matteo Tassi
Concordato fallimentare - Approvazione della proposta - Termine per la richiesta di omologazione - Insussistenza.
Il termine che il giudice delegato fissa ai sensi dell'art. 129, comma 2, legge fall., dopo l'approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori, si riferisce alla sola proposizione delle opposizioni e al deposito della relazione finale, non essendo invece previsto termine alcuno per la presentazione della richiesta di omologazione. (fb)
(Provvedimento, massima e titolo tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di La Spezia - Concordato preventivo e non obbligatorietà della transazione fiscale.
Tribunale di La Spezia, 2 luglio 2009 - Pres. D'Avossa - Rel. Farina.
Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Ratti
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Obbligo di provvedere all'iter previsto dall'art. 182 ter legge fall. - Insussistenza.
La proposta di concordato preventivo può prevedere la falcidia dei crediti tributari anche nel caso in cui il proponente non percorra l'iter previsto dall'art. 182 ter legge fall. e dunque non persegua gli effetti del consolidamento del debito fiscale e della cessazione del contenzioso, effetti che la citata norma ricollega all'esito positivo della transazione fiscale. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di La Spezia - Inammissibilità del concordato fallimentare per manifesta irragionevolezza dei pareri
Tribunale di La Spezia 29 gennaio 2008 - Est. Bellè.
Concordato fallimentare - Pareri del curatore e del comitato dei creditori - Manifesta irragionevolezza - Inammissibilità del concordato - Sussistenza.
La manifesta irragionevolezza del parere emesso dal comitato dei creditori e dal curatore è sindacabile da parte del giudice delegato e, in caso di positivo riscontro di tale vizio di legittimità, la proposta di concordato fallimentare va dichiarata improcedibile. (mb)
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)
Tribunale di La Spezia - Concordato fallimentare:proposta di pagamento integrale dei creditori - necessità di voto
Tribunale di La Spezia 23 novembre 2007 - Est. Bellè.
Concordato fallimentare - Proposta di pagamento integrale di tutti i creditori - Necessità di voto - Esclusione - Comunicazione ai creditori - Necessità.
Nel caso di proposta di concordato fallimentare che preveda il pagamento integrale di tutti i creditori non è necessario procedere alle operazioni di voto e, nondimeno, ne va disposta la comunicazione in quanto tale adempimento è funzionale anche alla conoscenza del concordato al fine di consentire l'esercizio dei diritti (ad es. rinuncia al privilegio o opposizione all'omologa) spettanti ai creditori. (mb)
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)

