Tribunale di La Spezia – Concordato minore: possibile accesso alla procedura, per debiti maturati nell'esercizio della precedente attività, anche da parte dell'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
30/08/2023

Tribunale di La Spezia, Sez. civile, 30 agosto 2023 (data della pronuncia) – Giudice Designato Maria Grazia Barbuto.

Sovraindebitamento – Concordato minore – Imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese – Debiti residuati dall'esercizio della precedente attività – Possibile accesso a quella procedura – Fondamento – Applicabilità dell'art. 33, comma 4, C.C.I. nei soli confronti dell'imprenditore collettivo.

Nonostante il disposto dell’art. 33 comma 4, C. C.I., che prevede l'inammissibilità della domanda di apertura, tra le altre, della procedura di concordato minore che risulti presentata da un imprenditore cancellato dal registro delle imprese, si deve ritenere che risulti assoggettabile a quella procedura anche l'imprenditore individuale cessato, dovendosi detta norma intendere riferita al solo imprenditore collettivo, la cui impresa con tale adempimento si estingue ai sensi dell'art. 2945 c.c., ciò in quanto un'interpretazione contraria impedirebbe ad un imprenditore individuale, a fronte di debiti maturati nell'esercizio dell'attività d'impresa, l'accesso ad una qualche procedura di risoluzione della crisi di tipo  negoziale. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29676.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Ancona, 10 gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/6666; Tribunale di Rimini, 15 febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6872 e Tribunale di Treviso, 07 febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6833].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza