Tribunale di Brindisi – Fallimento e liquidazione dell'attivo: il G.D. che in presenza di gravi e giustificati motivi ha disposto la sospensione delle operazioni di vendita è legittimato di sua iniziativa a disporne poi la prosecuzione.

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Data di riferimento: 
15/09/2022

Tribunale di Brindisi, Sez. civ. - Settore Proc. Concorsuali, 15 settembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Fausta Palazzo, Rel. Francesco Giliberti, Giud. Antonio Ivan Natali.

Fallimento – Liquidazione dell'attivo – Operazioni di vendita – Gara competitiva – Aggiudicazione provvisoria – Giudice Delegato – Decreto motivato – Sospensione delle operazioni – Modifica e revoca di tale decisione da parte dello stesso – Ammissibilità - Necessario esperimento di una procedura di reclamo ex art. 26 L.F. - Esclusione – Fondamento.

Il decreto motivato mediante il quale il Giudice Delegato, in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, disponga (sia per effetto di una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, sia per il sopravvenire di nuove circostanze, oppure per motivi di legittimità) a norma dell’art. 108 L.F. la sospensione delle operazioni di vendita ed ordini al curatore di indire una nuova gara emettendo il relativo bando si deve considerare suscettibile, anche laddove non risulti reclamato ex art.26 L.F., di modifica o revoca da parte dello stesso G.D., almeno fino a quando la sua esecuzione (in primis da parte del curatore ) non sia venuta ad incidere in via diretta e definitiva su diritti soggettivi. Trattandosi di provvedimento avente natura ordinatoria, e cioè emesso dal G.D. in funzione del potere amministrativo di direzione e di vigilanza sull'attività del curatore, incidente soltanto di riflesso su diritti soggettivi delle parti in rapporto con il fallimento, deve infatti escludersi che la modifica e/o revoca di detto decreto possa essere conseguita unicamente attraverso l’esperimento del reclamo al Tribunale fallimentare ex art. 26 L. F. e non invece semplicemente invocando l’intervento del medesimo giudice delegato emittente in “autotutela”. La sospensione ex art. 108 L.F. ha infatti per sua natura carattere interlocutorio e non definitivo essendo finalizzata ad evitare nell’immediato che il bene oggetto di vendita venga irreversibilmente trasferito all’aggiudicatario, laddove soltanto l’eventuale e conseguente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione è destinato ad incidere sui diritti soggettivi delle parti e dunque ha natura decisoria ed è suscettibile di assumere carattere definitivo. [nello specifico, il Tribunale ha riconosciuto che poteva effettivamente costituire un ”grave giustificato motivo” idoneo a giustificare in un primo tempo la sospensione della vendita da parte del G.D. il fatto che il prezzo offerto dal primo aggiudicatario, in ragione del fatto che era pervenuta subito dopo l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 107, quarto comma, L.F., una consistente offerta migliorativa, risultasse notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato, ed ha però affermato che, comunque, altrettanto correttamente quello stesso giudice aveva revocato la da lui disposta sospensione una volta pervenutogli il parere del comitato dei creditori di cui avrebbe dovuto obbligatoriamente tenere conto, la qual cosa non aveva fatto, sin dal momento in cui aveva deciso la sospensione, che aveva per di più assunto senza neppure precisare quali fossero i motivi che secondo lui la giustificavano].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28022.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20brindisi.pdf

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