Tribunale di Bologna – Composizione negoziata e presupposti richiesti perché si possa addivenire ad una proroga delle misure protettive e cautelari, come già riconosciute, anche nel caso in cui debitore risulti insolvente.

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Data di riferimento: 
30/11/2022

Tribunale di Bologna, Sez. IV civile e fallimentare, 30 novembre 2022 – Giud. Maurizio Atzori.

Composizione negoziata – Proroga delle misure protettive e cautelari – Presupposti richiesti – Riconoscibilità anche nei confronti di debitore insolvente – Tutela dei creditori – Doveri cui l'esperto è chiamato.

In sede di composizione negoziata può trovare accoglimento da parte del giudice, che già abbia in precedenza confermato le misure protettive e cautelari per una durata di 120 giorni, l'istanza  del debitore di proroga delle stesse per ulteriori 120 giorni, laddove alla luce del parere favorevole dell’esperto e soprattutto dell’ampio supporto documentale prodotto,  una tale proroga risulti necessaria al perfezionamento delle trattative con i creditori come proficuamente già avviate; ciò conformemente al disposto dell'art. 19, comma 5, CCII che nella ricorrenza di tali presupposti ne consente il riconoscimento per una durata  complessiva massima non eccedente i 240 giorni [nello specifico il Tribunale ha, in sede di riconoscimento della proroga richiesta, sottolineato che, come già approfonditamente considerato con il primo provvedimento di concessione delle misure,  accertata l’insolvenza dell'impresa proponente, trova in una tale ipotesi applicazione l'articolo 21, comma 1, seconda parte, CCII, secondo il quale: “Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori”, ed ha pertanto ricordato all'esperta, con riferimento, si deve ritenere, ai doveri cui la stessa è chiamata a tutela, anche nel prosieguo della procedura, dei creditori ed alla previsione della possibilità che le misure protettive e cautelari possano ai sensi dell'art. 19, sesto comma, CCII, essere in ogni momento revocate, quanto previsto anche nei suoi confronti dai commi 2, 3, 4 dell'art. 21 CCII secondo i quali “L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento”; “L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo"; “Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria"]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-30-novembre-2022-est-atzori

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28460/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Bologna-concede-al-debitore-insolvente-la-proroga-delle-misure-protettive

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza