Tribunale di Trento – Sovraindebitamento: possibile accesso alla procedura di concordato minore da parte di un soggetto non imprenditore che risulti essere stato, in qualità di socio e di amministratore, fideiussore di società di capitali.

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Data di riferimento: 
04/11/2022

Tribunale di Trento, Procedure di regolazione della Crisi o dell'Insolvenza, 04 novembre 2022 (data della pronuncia) – Giud. Benedetto Sieff

Sovraindebitamento – Soggetto non imprenditore e non professionista – Fideiussore in qualità di socio e amministratore di società di capitali – Posizione in precedenza rivestita – Accesso alla procedura di concordato minore – Ammissibilità – Fondamento.

Può essere ammesso alla procedura di concordato minore liquidatorio anche il soggetto che non abbia mai svolto attività d'impresa ma, pur tuttavia, risulti essere stato, in qualità di socio e di amministratore, fideiussore di società di capitali, in quanto per quest'ultima ragione non risulta qualificabile come “consumatore” ed in quanto, per la prima di dette ragioni,  non opera nei suoi confronti la preclusione di cui all'art. 33, quarto comma, CCII che prevede che la domanda di accesso a quella procedura (come quella di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti) risulta inammissibile se presentata da un imprenditore che sia stato cancellato dal registro delle imprese. In tal caso, non avendo però il debitore un'attività professionale o imprenditoriale da continuare, potrà avervi accesso, ai sensi del secondo comma dell'art. 74 CCII, solo ove la sua domanda preveda l'apporto di risorse esterne in grado di aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28560.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza