Tribunale di Cosenza - In pendenza di una procedura di concordato preventivo con continuità diretta può trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'emissione di una misura cautelare finalizzata ad ottenere il rilascio del Durc.

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Data di riferimento: 
23/03/2023

Tribunale di Cosenza, Sez. I civ., 23 marzo 2023 (data della pronuncia) – Giudice delegato Francesca Familiari.

Concordato preventivo con continuità diretta – Procedura pendente – Previsione della solo parziale soddisfazione del credito previdenziale - Società ricorrente – Istanza di emissione da parte del Tribunale di una misura cautelare – Finalità sottostante – Accertamento del suo diritto ad ottenere il rilascio del Durc – Sussistenza del requisito del fumus boni juris – Fondamento – Accoglibilità della richiesta – Grado di soddisfazione non minore rispetto all'alternativa liquidatoria – Presupposto necessario.

In pendenza di una procedura di concordato preventivo con continuità diretta, che pur preveda il  soddisfacimento parziale e non integrale del credito previdenziale, è ammissibile la domanda rivolta al Tribunale Fallimentare ex art. 54 CCI  di emissione di una misura cautelare con la quale si accerti il diritto della società ricorrente a conseguire il rilascio del DURC regolare da parte dell’Inps alla data della presentazione della domanda di accesso a quella procedura, oltre che per il periodo successivo; ciò in quanto deve ritenersi sussistere il necessario requisito del fumus boni juris sia perché il mancato rilascio impedirebbe alla società ricorrente, in concreto, di perseguire la continuità aziendale, per la cui salvaguardia ha fatto ricorso a quello strumento di regolazione della crisi, e sia perché con il piano di concordato, il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, non ottenendo, in presenza di quella necessaria condizione, la ricorrente, attraverso il rilascio del Durc, in quella fase procedimentale, nulla di più rispetto a quanto potrebbe  esserle in prospettiva riconosciuto, alla luce del disposto dell'art. 88, comma 2 bis, C.C.I., anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, con la sentenza di omologa del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28959.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-cosenza-23-marzo-2023-est-familiari

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza