Tribunale di Modena - Applicazione analogica dell’art. 142 c.2 CCII con riferimento ai beni sopravvenuti nella liquidazione controllata e conseguente inclusione degli stessi nella procedura.

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Data di riferimento: 
25/05/2023

Tribunale Modena, 25 Maggio 2023. Pres. Salvatore. Est. Bianconi.

Liquidazione Controllata – Inclusione nella procedura dei beni sopravvenuti – Sussistenza – Applicazione analogica dell’art. 142 c.2 CCII – Ammissibilità

Non va condivisa l’opinione, sostenuta “a prima lettura” da parte della dottrina, che ritiene inapplicabile alla liquidazione controllata l’art. 142 comma 2 CCII (con riguardo ai beni sopravvenuti) stante il mancato richiamo della predetta norma da parte dell’art. 270 comma 5 CCII. Infatti tale lettura confliggerebbe irrimediabilmente, per contraddittorietà insanabile, con il dettato dell’art. 268 comma 4 lett. b) che ha riguardo precisamente a beni per definizione futuri; con quanto previsto dall’art. 283 comma 1 CCII che pone una preclusione all’accesso all’esdebitazione del debitore (non) incapiente a chi sia in grado di offrire ai creditori utilità future, consentendo dunque loro l’accesso alla liquidazione controllata; con quanto dettato, infine, dall’art. 21 par. 3 della cd. Direttiva Insolvency che, consentendo la prosecuzione delle operazioni liquidatorie post esdebitazione con riferimento al patrimonio presente alla data di scadenza del termine di esdebitazione, implicitamente prevede l’esclusione della liquidazione dell’attivo sopravvenuto a tale data che, ove non vi fosse esdebitazione, sarebbe quindi attratto alla massa liquidabile.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29326.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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