Tribunale di Avellino – Concordato semplificato: strumenti di tutela che possono essere riconosciuti al proponente nella fase anteriore all'omologazione.

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Data di riferimento: 
23/03/2023

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ. Ufficio Proc. Concorsuali, 23 marzo 2023 (data della pronuncia) – Giudice designato Pasquale Russolillo.

Concordato semplificato – Fase anteriore all'omologazione – Strumenti di tutela accordabili al proponente - Misure protettive e misure cautelari atipiche – Distinzione – Riconoscibilità solo delle seconde – Fondamento.

Anche con riferimento alla procedura di concordato semplificato si deve ritenere possa, seppure l'art. 25 sexies C.C.I. che la prevede non faccia espresso rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 54 e 55 C.C.I., trovare applicazione la tutela accordata al debitore nella fase di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza come definiti dall'art. 2, lettera m-bis, C.C.I., vale a dire a quegli strumenti che possono essere proceduti dalla composizione negoziata della crisi, in quanto quella procedura anche alla luce della previsione di cui all'art. 40, ultimo comma, C.C.I. vi rientra a pieno titolo; tutela in quel caso, però realizzabile solo mediante riconoscimento da parte del giudice, nella fase anteriore all'omologazione, ai sensi dell'art. 2, lettera q), C.C.I., di misure cautelari, in particolare, in presenza dei necessari requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, della misura che consiste, ex art. 55, secondo comma, C.C.I., nel divieto generalizzato per i creditori di avviare o proseguire azioni esecutive individuali, o per il proponente, ex artt. 46 e 25 sexies, secondo comma e quinto, C.C.I,.  nel divieto di eseguire pagamenti non autorizzati, stante la necessità di garantire la cristallizzazione del patrimonio in modo che, in entrambi i casi, non siano violate le regole della par condicio creditorum che informano anche quella procedurao che non risulti inattuabile il piano concordatario come in quella sede previsto. Tali esigenze non possono infatti essere assicurate mediante il riconoscimento di misure protettive, in quanto, ai sensi dell'art. 2, lettera p), C.C.I., le stesse risultano esclusivamente funzionali allo svolgimento proficuo di trattative che in quel caso non risultano previste non essendo in particolare contemplata l'espressione del voto da parte  dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-23-marzo-2023-est-russolillo

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29266.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, Sez. II civ., 16 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6566].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza