Corte d'Appello di Bologna – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: va ammesso alla procedura solo il soggetto sovraindebitato che agisca in relazione a debiti consumeristici e non commerciali, né promiscui.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
16/06/2023

Corte d'Appello di Bologna, Sez. III, 16 giugno 2023 – Pres. Anna De Cristofaro, Cons. Rel. Luciano Varotti, Cons. Manuela Valotti.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Istanza di accesso a quella procedura in funzione della ristrutturazione debiti promiscui – Inammissibilità – Ristrutturazione di soli debiti extra commerciali – Presupposto necessario - Fondamento.

L'art. 2, primo comma, lettera e), C.C.I., che definisce quale consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta” deve essere interpretato nel senso che, ove il passivo da ristrutturare sia promiscuo, vale a dire includa oltre a debiti consumeristici anche debiti legati all'esercizio, seppur cessato, di un'attività d'impresa, commerciale o professionale, i creditori vanno necessariamente tutelati attribuendo loro un diritto di voto, ponendoli, pertanto, nella condizione di rifiutare la proposta del debitore sovraindebitato mediante un loro atto di volontà, anche se espresso a maggioranza; una tale possibilità di rifiuto che impedisce l’omologazione è assente nel piano del consumatore che non prevede l'espressione del voto da parte dei creditori, onde l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti prevista nei confronti di quel soggetto dagli artt. 67 e ss. C.C.I. si deve ritenere in tal caso inammissibile e si deve, semmai, fare ricorso alla procedura di concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. C.C.I. [la Corte ha al riguardo precisato che una tale interpretazione restrittiva del concetto di consumatore non contrasta col diritto europeo, al quale il nuovo codice della crisi, come da disposizione della legge delega, è pur tenuto ad uniformarsi, ciò in quanto anche nel diritto europeo, la nozione di consumatore non risulta univoca in ogni settore ma è, per così dire, cangiante a seconda della materia che di volta in volta viene in considerazione]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29416.pdf

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-bologna-16-giugno-2023-pres-de-cristofaro-est-varotti

[cfr. in senso conforme in questa rivista: Tribunale di Bologna, 30 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6702 , ma in senso contrario: Tribunale Reggio Emilia, 13 Febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6737].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza