Tribunale di Treviso – Accesso ad uno strumento di risoluzione della crisi: la domanda di riconoscimento di misure protettive può essere presentata anche con soluzione di continuità nel limite massimo riconoscibile di 12 mesi.

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Data di riferimento: 
15/06/2023

Tribunale Ordinario di Treviso, Sez. II civ., 15 giugno 2023 (data della pronuncia) – Pres. Bruno Casciarri, Rel. Petra Uliana, Giud. Clarice Di Tullio.

Domanda di accesso ad uno strumento di risoluzione della crisi – Contestuale istanza di misure protettive - Possibilità del rinnovo anche non continuativo di tale richiesta – Necessario rispetto del limite massimo di durata di 12 mesi – Accoglibilità - Fondamento.

La tutela rappresentata dal riconoscimento di misure protettive a favore di un debitore che richieda di accedere ad uno strumento di risoluzione della crisi può essere richiesta e concessa con soluzione di continuità, trattandosi di strumento flessibile e temporalmente ex art. 8 C.C.I. limitato e così rimettendo al debitore la scelta di quando farne uso. Al debitore è pertanto accordata, fermo restando il limite inderogabile, immanente nell'ordinamento, dell'abuso del diritto e più precisamente, dell'abuso delle prerogative processuali, la facoltà di chiedere al Tribunale, sempre che non venga superato il periodo massimo di durata di 12 mesi, una nuova concessione di misure protettive ex art. 54, secondo comma, primo e secondo periodo, C.C.I., in data successiva alla scadenza di quelle previamente a lui concesse, nel limite massimo dei quattro mesi, ai sensi dell'art. 55, terzo comma C.C.I. di cui non abbia richiesto tempestivamente, ai sensi del quarto comma di quello stesso articolo, la proroga. Il legislatore infatti ha inteso riservare al debitore la decisione di come modulare la richiesta di misure protettive, anche esponendosi al rischio di subire aggressioni patrimoniali nello spazio temporale che va dalla cessazione di una misura protettiva alla successiva. [nello specifico, il debitore, prima di presentare la domanda di concessione di nuove misure protettive aveva  depositato un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis CCII, munito del parere favorevole del C.G. e dell'espressione del parere favorevole da parte del medesimo sulla richiesta di rinnovo delle misure protettive, onde il Tribunale ha ritenuto che la domanda del debitore meritasse di essere accolta in quanto, per tali motivi, si poteva considerare assente un suo uso distorto].    (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-treviso-15-giugno-2023-pres-casciarri-est-uliana

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza