Tribunale di Verona – Concordato in continuità diretta con attribuzione anche ai soci anteriori del valore risultante dalla ristrutturazione nonostante il mancato soddisfacimento dei creditori: presupposti perché possa essere omologato.

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Data di riferimento: 
21/07/2023

Tribunale di Verona, Sez. II civ., 21 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Luigi Pagliuca, Giud. Pier Paolo Lanni.

Proposta di concordato preventivo in continuità diretta – Mancata soddisfazione dei creditori - Valore risultante dalla ristrutturazione -  Attribuzione anche ai soci anteriori - Previsione - Presupposti perché possa essere omologato.

La proposta di concordato preventivo in continuità diretta che preveda che il valore risultante dalla ristrutturazione sia assegnato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda nonostante il mancato soddisfacimento dei creditori richiede ai sensi dell'art. 120 quater, primo comma, C.C.I., in caso di dissenso di una o piu' classi di creditori,  per essere omologata che il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti risulti almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più' favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci, oppure, nel caso non vi sianoclassi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, che il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente risulti superiore a quello complessivamente riservato ai soci. Di conseguenza, stante tale possibile indifferenza, si giustificherebbe comunque l’omologa del concordato, pur in presenza del predetto vantaggio economico dei soci, mentre, al contrario, se la suddetta prova di resistenza dovesse comportare un esito economicamente svantaggioso per il dissenziente, il vantaggio economico per i soci non potrebbe allora giustificarsi e, conseguentemente, il concordato non potrebbe essere omologato. Tale interpretazione della norma (ed in particolare del criterio secondo il quale va operata la prova di resistenza) si impone, ad avviso del Collegio, in considerazione del tenore dell’art. 120 quater, comma 2, C.C.I., laddove stabilisce che non vi può essere valore di ristrutturazione riservato ai soci se questi mettono a disposizione dei creditori proprie risorse a fondo perduto (o con diritto di restituzione postergato) e nei limiti dell’entità di tale apporto (se inferiore al valore della partecipazione, quale risultante all’esito della ristrutturazione). (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

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