Corte d’Appello di Venezia - Accesso dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese al procedimento di liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 e ss CCII.

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Data di riferimento: 
17/10/2023

Appello Venezia, 17 Ottobre 2023. Pres. Taglialatela. Est. Marani.

Procedimento di liquidazione controllata del patrimonio – Ex imprenditore individuale per cessazione dell’esercizio dell’impresa ex Art. 33 C.C.I.I. – Inammissibilità della liquidazione giudiziale – Applicabilità art. 268 CCII.

Premesso che decorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese dell’impresa individuale non è più possibile l’apertura della liquidazione giudiziale,  nulla impedisce che l’ex imprenditore individuale, ormai divenuto consumatore, possa chiedere l’accesso alla procedura della liquidazione controllata come si desume altresì dal comma 4 dell’art. 33 CCII in base al quale “La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”. Pertanto, in ragione della cessazione dell’attività imprenditoriale egli non può accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che presuppongono l’operatività dell’azienda, ma nulla osta, nel concorso dei presupposti propri delle singole procedure, all’accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza come, per l’appunto, la liquidazione controllata.

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29969/CrisiImpresa?Accesso-dell%E2%80%99imprenditore-cancellato-dal-registro-delle-imprese-al-procedimento-di-liquidazione-controllata-del-patrimonio-ex-art.-268-e-ss-CCII

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza