Corte d'Appello di Venezia


Corte Appello Venezia - Revoca del concordato ex articolo 173 LF, dichiarazione di fallimento e ricorso per cassazione. -

Data di riferimento: 
30/08/2011

Appello Venezia, 30 agosto 2011 - Pres. Modena - Est. Federico.

Concordato preventivo - Procedimento di revoca ex articolo 173 LF - Pronuncia della sentenza di fallimento - Necessità.

Concordato preventivo - Procedimento di revoca ex articolo 173 LF - Unicità e non frazionabilità del procedimento.

Concordato preventivo - Procedimento di revoca ex articolo 173 LF - Provvedimento di revoca e omessa pronuncia di fallimento - Reclamabilità - Esclusione - Ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost..

Dal tenore dell'art. 173, comma 2, legge fallimentare, emerge chiaramente che, a conclusione del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, e se ne sussistono i presupposti processuali e sostanziali, viene emessa la sentenza di fallimento senza ulteriori adempimenti processuali, in quanto l'accertamento del tribunale e correlativamente l'ambito di difesa del debitore, attengono ad una fattispecie complessa nella quale uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento è la revocabilità dell'ammissione al concordato. (Fabio Fantin) (riproduzione riservata)

Il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo e la conseguente dichiarazione di fallimento è unico, non frazionabile in autonomi sub-procedimenti di cui peraltro non si avverte la necessità, stante la complementarietà delle questioni trattate e la possibilità per la debitrice di difendersi compiutamente nell'ambito del procedimento prefallimentare. (Fabio Fantin) (riproduzione riservata)

Qualora il tribunale, provveda alla revoca del concordato senza contestualmente dichiarare il fallimento, il decreto non sarà autonomamente reclamabile ma impugnabile mediante il ricorso per Cassazione di cui all'articolo 111 Cost.. (Fabio Fantin) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabio Fantin

C. Appello di Venezia - Rivendica del bene concesso in leasing, regime probatorio e prova della persistenza del rapporto.

Data di riferimento: 
01/04/2011

Appello Venezia, 01 aprile 2011 - - Pres., est. Silvestre.

Fallimento - Rivendica di beni immobili - Applicazione della disciplina prevista dagli articoli 619 seguenti c.p.c. - Acquisto del bene con atto avente data certa anteriore al fallimento - Prova testimoniale - Limiti ed eccezioni - Prova per presunzioni - Onere della prova.

Fallimento - Locazione finanziaria - Dimostrazione dell'acquisto del bene con atto avente data certa anteriore al fallimento - Necessità.

Fallimento - Locazione finanziaria - Rivendica del bene da parte del concedente - Divieto di prova testimoniale - Prova per presunzioni - Prova della persistenza del locazione finanziaria al momento della dichiarazione di fallimento.

Corte d'Appello di Venezia - Data certa del libro dei beni in locazione finanziaria e prova della proprietà.

Data di riferimento: 
07/04/2010

Appello Venezia, 07 aprile 2010 - Pres. Silvestre - Est. Taglialatela.

Fallimento - Domanda di restituzione di beni concessi in leasing - Risultanze del libro dei beni in locazione vidimato in data anteriore al fallimento - Data certa opponibile alla procedura - Sussistenza.

Fallimento - Domanda di restituzione di beni concessi in leasing - Prova dell'esistenza del negozio di locazione finanziaria - Prova della proprietà in capo alla concedente - Sussistenza.

Ai fini dell'accertamento del diritto della società concedente ad ottenere dal fallimento la restituzione del bene concesso in leasing, il libro dei beni in locazione regolarmente tenuto e vidimato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento è idoneo a dimostrare che la consegna del bene all'utilizzatore è avvenuta in data anteriore all'apertura del concorso. (fb) (riproduzione riservata)

Qualora sia opponibile al fallimento la prova dell'esistenza del rapporto di locazione finanziaria avente ad oggetto determinati beni, deve ritenersi raggiunta anche la prova della proprietà di detti beni in capo alla concedente che nei confronti del fallimento ne chieda la restituzione. (fb) (riproduzione riservata) (1)

C. Appello Venezia- Forma scritta ad substantiam anche per i contratti di acquisto dei singoli strumenti finanziari.

Data di riferimento: 
19/11/2007

Corte d'Appello di Venezia, civile sez. terza - 19 novembre 2007, n. 1566/07 - Pres. O. Carbone, Est. M. Bellano
Segnalazione dell'Avv. Paolo Iadanza

Intermediazione finanziaria - Forma scritta dei singoli ordini - Necessità - Violazione - Nullità.

Il requisito della forma scritta ad substantiam è previsto dalla legge non solo per il cd. contratto quadro, in base al quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di investimento, ma anche per i contratti di acquisto dei singoli strumenti finanziari.

(provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it