Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Presupposti affinché possa essere prorogata la durata delle misure protettive come riconosciute al debitore che abbia ex art. 44 C.C.I. formulato una istanza con riserva di concordato in continuità.

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Data di riferimento: 
14/09/2023

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 14 settembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Valeria Castaldo e Marta Sodano.

Concordato in continuità indiretta – Istanza di accesso con riserva di presentazione della documentazione – Contestuale richiesta, accolta, di misure protettive – Successiva domanda di proroga della durata delle stesse – Criteri di valutazione da parte del giudice designato.

Con riferimento ad una domanda ai sensi dell'art. 55, comma quarto, C.C.I. di proroga delle misure protettive, come già confermate, dal giudice designato in accoglimento della richiesta formulata dal debitore ai sensi dell'art. 54, secondo comma, C.C.I. contestualmente alla proposizione dell'istanza ex art. 44, primo comma, C.C.I. di concessione di un termine per il deposito della proposta e del piano di concordato preventivo con continuità indiretta, la valutazione della richiesta proroga deve essere il frutto del ponderato bilanciamento tra l’incidenza delle misure protettive sui diritti e gli interessi dei singoli che - nelle more - risultano compressi ed il beneficio che dalla realizzazione del piano di ristrutturazione potrà derivare in via diretta all’imprenditore e alla sua impresa ed in via indiretta al sistema economico/sociale generale e ai creditori, e ciò tenuto conto della durata temporale dell'eventuale ombrello protettivo. Nello specifico, essendosi prospettato il possibile accesso ad un concordato in continuità tale riscontro comporta: a) la primaria verifica che la predisposizione degli atti e dei documenti siano stata in concreto intrapresa e attualmente in corso; b) una gestione del patrimonio e dell'impresa tale da non pregiudicarne ingiustamente gli interessi dei creditori; c) la strumentalità della proroga delle misure protettive rispetto al buon esito del piano e della proposta di concordato; d) il contemperamento dei contrapposti interessi in modo che la proroga delle misure non risulti sproporzionata rispetto al pregiudizio arrecato in concreto ai creditori. Al riguardo, con riferimento ai singoli punti, risulta determinante quanto riferito dal commissario giudiziale e quanto dallo stesso evidenziato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-14-settembre-2023-pres-est-quaranta

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30338/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-la-valutazione-dei-requisiti-per-la-concessione-della-proroga-delle-misure-protettive

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza