Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Opposizione allo stato passivo: al giudice del rinvio è devoluto il riesame della causa solo limitatamente a quanto impugnato per cassazione e poi annullato in sede di legittimità.

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Data di riferimento: 
21/09/2023

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III  Sottosez. Procedure concorsuali, 21 settembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Maria Feola e Simona Di Rauso.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Accoglimento – Cassazione con rinvio – Riassunzione – Riattivazione del giudizio – Limiti decisionali – Preclusione di ogni diversa valutazione sia in diritto che nel merito.

Riguardo all’ambito di cognizione del giudizio di rinvio propriamente rescissorio (c.d. rinvio proprio), al giudice del rinvio è devoluto il riesame della causa solo limitatamente a quanto impugnato per cassazione e poi annullato in sede di legittimità; ciò comporta che in ipotesi di cassazione totale, la fase rescissoria avrà il perimetro delineato dal giudizio nel quale è stato emesso il provvedimento caducato e tutte le questioni in origine dedotte dovranno intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto. [Nel caso concreto il Tribunale investito del rinvio aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo proposta da una società appaltatrice nei confronti della società fallita, già unita alla prima in un'associazione temporanea d'imprese, ritenendo: a) di non poter riesaminare la valenza probatoria di alcune fatture prive di data certa prodotte dal creditore, perciò ritenute inopponibili al fallimento da parte della Corte di cassazione; b) di poter riformare la statuizione con cui il giudice dell'opposizione allo stato passivo aveva ritenuto non provata l'esistenza di una clausola statutaria di addebito alla società poi fallita dei costi dei lavori eseguiti da società terze subappaltatrici, avendo la Suprema corte ritenuto non provato che il creditore avesse anticipato tali costi. La decisione della Cassazione aveva cassato totalmente, con accoglimento del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., vale a dire “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, il decreto emesso dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo che aveva accolto l'impugnazione dell'opponente, onde, in sede di rinvio doveva ritenersi fosse preclusa allo stesso ogni diversa valutazione sia in diritto, in ordine alla valenza dimostrativa dei soli documenti sino a quel momento prodotti con conseguente impossibilità delle parti di produrre nuovi documenti a suffragio della domanda e/o delle eccezioni, che potevano e dovevano trovare collocazione nelle precedenti fasi, sia nel merito, per quanto concerne in particolare la valenza probatoria di alcune fatture pur prive di data certa e ha pertanto respinto l'opposizione come inizialmente accolta e come riproposta in sede di rinvio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-21-settembre-2023-pres-est-quaranta

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: