Tribunale di Alessandria – Ristrutturazione dei debiti del consumatore; presupposto perché in caso di mancata omologazione della procedura la stessa possa convertirsi in liquidazione controllata.

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Data di riferimento: 
30/11/2023

Tribunale Ordinario di Alessandria, Sez. civile Gruppo 1, 30 novembre 2023 (data della pronuncia) – Giudice Elisabetta Bianco.  

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Tribunale - Diniego di omologazione – Apertura della liquidazione controllata – Competenza a disporre la conversione – Giudice che ha respinto l’omologazione – Sussistenza – Istanza del debitore – Presupposto necessario.

L’art. 70, comma 10, C.C.I., che, con riferimento alla mancata omologa di un piano di ristrutturazione proposto dal consumatore, recita: “In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettiva accordate. Su istanza del debitore , verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti”, deve essere interpretato nel senso che la competenza a pronunciare sull’apertura della liquidazione controllata, su istanza, spetti al giudice già investito del procedimento di omologa del piano, come risulta evidente anche dalla formulazione della disposizione di cui al secondo periodo del comma 10, nel quale non è indicato il soggetto, trattandosi dello stesso soggetto indicato nella prima parte del comma e cioè il giudice che rigetta l’omologa. Laddove, dunque, il debitore non formuli una tale istanza alternativa e per tale ragione il giudice non proceda a dichiarare l'apertura della liquidazione controllata e laddove lo stesso debitore non provveda ad avanzarla, contestando la decisione del Tribunale sul punto, avanti alla Corte d'Appello neppure in sede di reclamo ex art. 50 C.C.I. avverso la mancata omologazione  e lo stesso venga  respinto per infondatezza, il procedimento ex art. 70 C.C.I. si deve ritenere concluso, senza possibilità di regressione o rimessione avanti al primo giudice, e il comma 10 risulterà inapplicabile in un diverso procedimento eventualmente instaurato, ragion per cui al debitore, per  poter accedere alla liquidazione controllata., non resterà che depositare  un  autonomo ricorso con i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I. e munito di apposita relazione particolareggiata dell’OCC. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30408/CrisiImpresa?Diniego-di-omologa-della-ristrutturazione-del-consumatore%3A-a-chi-compete-la-conversione-in-liquidazione-controllata%3F

[Cfr in questa rivista anche Tribunale di Catanzaro, Procedure concorsuali, 05 giugno 2023 – https://www.unijuris.it/node/7052 e Trib. Gela, 13 gennaio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6820 ]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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