Tribunale di Gela – Ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore in via subordinata rispetto alla domanda principale di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

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Data di riferimento: 
13/01/2023

Trib. Gela, 13 gennaio 2023, Pres. Carlà, Est. Sgroi

Domanda di apertura della liquidazione controllata subordinata alla mancata omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore chiesta in via principale – Ammissibilità.

Nell’ipotesi in cui la domanda principale di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, con correlata istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al presente Tribunale., ex artt. 67 ss. CCI, di competenza del Tribunale in composizione monocratica ex art. 67, comma 6, CCI, sia stata rigettata, è ammissibile, in rito, la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore in via subordinata rispetto alla domanda principale di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore. In tal caso il giudice monocratico, laddove dichiari l’inammissibilità della domanda di omologa dell’accordo, deve rimettere al Tribunale in composizione collegiale la valutazione sulla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-gela-13-gennaio-2023-pres-carla-est-sgroi

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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