Tribunale di Asti – Nullità del mutuo con garanzia del Fondo pubblico concesso da una banca ad un soggetto già insolvente, poi fallito, per assicurarsi una garanzia statale rispetto ad un credito chirografario già esistente.

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Data di riferimento: 
10/01/2024

Tribunale di Asti, Sez. Civile e Fallimentare, 10 gennaio 2024 – Pres. Paolo Rampini. Rel. Daniele Dagna, Giud. Marco Bottallo.

Finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo pubblico L. n. 662/96– Erogazione a favore di impresa che già versava in stato di insolvenza -  Contratto concluso da una banca già consapevole di quella situazione – Finalità diassicurarsi una garanzia rispetto ad un suo credito chirografario già sussistente - Nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa -  Successivo fallimento del soggetto beneficiario - Rigetto della domanda della banca di ammissione al passivo di quel mutuo – Rigetto anche dell'opposizione in ragione dell'unicità del titolo già posto a fondamento dell'istanza di insinuazione.

Laddove la vera funzione sottostante alla concessione da parte di una banca di un finanziamento assistito da garanzia del Fondo pubblico ex a un soggetto mutuante, già insolvente e non in grado di restituirlo, non sia quella tipica del mutuo, ma quella  di assicurarsi una garanzia statale  per una parte nettamente preponderante di un suo già sussistente credito chirografario nei confronti del mutuatario, si deve ritenere che una simile causa del negozio sia in contrasto con le disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l’attività bancaria (anzitutto art. 5 TUB e contenuto integrativo di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013) e l’accesso alle garanzie prestate dal fondo (cfr. L. 23/12/1996, n. 662, art.2 comma 100; D.M. 31/5/1999 n.284 del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato), in particolare in ordine alle condizioni in cui devono versare le Piccole Medie Imprese, ivi inclusa la possibilità che siano in grado di restituire il finanziamento erogato (D.M. del Ministero delle attività produttive 20/06/2005  e allegati al D.M. Ministero delle attività produttive 23/09/2005, onde il contratto che lo prevede deve considerarsi nullo, appunto per illiceità della causa, ai sensi dell'art. 1343 c.c. L'intera operazione è, inoltre, in contrasto con l'art. 316 ter c.p. perché risulta funzionale all'indebito conseguimento di un contributo consistente nella garanzia statale grazie all'omissione di informazioni che in realtà avrebbero dovuto essere fornite all'ente preposto alla decisione circa la concessione dei finanziamenti e, cioè, l'informazione che il beneficiario era, in realtà, insolvente; ragion per cui il contratto di finanziamento deve ritenersi nullo anche ai sensi dell'art. 1418 c.c. e ciò quand'anche il Fondo avesse al momento della stipula già concesso la garanzia dovendosi ritenere quella disposizione violata quantomeno nella sua forma tentata che, in sé, costituisce dal punto di vista penalistico un delitto autonomo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-asti-6-dicembre-2023-pres-rampini-est-dagna

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30637/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Asti-sulla-Estinzione-del-debito-di-impresa-Insolvente-mediante-erogazione-di-Mutuo-Garantito-dallo-Stato

https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Giurisprudenza/461__Mutuo-di-consolidamento-garantito-dal-Fondo-PMI-e-consapevolezza-dellinsolvenza-nullit%C3%A0-delloperazione-negoziale 

[in tema di illiceità del finanziamento erogato da un istituto bancario perché contrario al buon costume, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2020, n. 16706 https://www.unijuris.it/node/5294].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: