Tribunale di Bologna – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: laddove il piano preveda la messa a disposizione dei creditori di parte dello stipendio, con l'omologazione cessa in automatico la trattenuta per un precedente pignoramento.

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Data di riferimento: 
29/01/2024

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 29 gennaio 2024 – Giudice Alessandra Mirabelli.

Piano di ristrutturazione del consumatore – Messa a disposizione dei creditori di parte dello stipendio – Trattenuta per pignoramento operata dal datore di lavoro – Omologazione e chiusura della procedura – Cessazione automatica di quel prelievo – Fondamento.

Con riferimento ad una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda la messa a disposizione dei creditori di una cifra fissa mensile da prelevarsi dai redditi da lavoro del proponente [Euro 400,00 al mese per la durata di 48 mesi, durata del piano, per un totale di 19.200 Euro da utilizzarsi per il pagamento integrale delle prededuzioni e delle spese di procedura, del 30% dei crediti privilegiati, con destinazione del residuo, in percentuale che risulterà sicuramente inferiore, ai creditori chirografari], una volta intervenuta l'omologazione e conseguentemente dichiarata con la relativa sentenza chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, ultima parte, C.C.I., cesserà la ritenuta operata dal datore di lavoro sul di lui stipendio in conseguenza di un pignoramento presso terzi operato da un creditore, ciò senza la necessità di alcun provvedimento al riguardo trattandosi di un effetto proprio dell'omologa, dovendo la soddisfazione dei creditori aver luogo secondo le modalità e nella misura indicata nel piano. Contestualmente, la chiusura della procedura produrrà l'effetto di  svincolare a favore del debitore, che potrà destinarle per la realizzazione del piano stesso, le somme fino a quel momento accantonate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30607/CrisiImpresa?Tribunale-di-Bologna%3A-ammissibile-il-riparto-con-la-c.d.-priorit%C3%A0-relativa-nella-procedura-del-consumatore

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza