Tribunale di Massa - Concordato in continuità con assuntore: disciplina applicabile.

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Data di riferimento: 
16/01/2024

Tribunale di Massa, Sez. civile, 16 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Domenico Provenzano, Rel. Elisa Pinna, Giud. Ulario Ottobrino.

Concordato preventivo – Tipologie possibili – Avvenuta codificazione ad opera del codice della Crisi – Concordato con assuntore – Mancata espressa indicazione della disciplina ad esso applicabile – Criterio da adottarsi – Fondamento.

Per la prima volta con il Codice della crisi, il legislatore ha codificato le tipologie possibili di concordato, finalizzate al soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (art. 84, comma 1, C.C.I.), cui è possibile accedere e, segnatamente, ne ha codificate tre: quella relativa alla continuità aziendale, quella volta alla liquidazione del patrimonio e quella consistente nella attribuzione in una qualche forma delle attività; il concordato preventivo può, quindi, prevedere in particolare, ai sensi di quella norma (come riproposta ex art. 240, comma 5, CCII per il concordato nella liquidazione giudiziale) l'attribuzione delle attività (e delle passività) ad un assuntore. Stante, però, che il legislatore ha disciplinato espressamente solo il concordato preventivo con un piano in continuità (diretta e indiretta) o con un piano liquidatorio, e solo al fine dell'omologazione trasversale, all'art. 112, comma 5, C.C.I. ha assimilato il concordato con assuntore, insieme a quello atipico, alla disciplina del concordato liquidatorio, si deve ritenere, con riferimento a quella terza tipologia, ancora applicabile, alla luce anche della giurisprudenza formatasi sotto il vigore della vecchia legge fallimentare, una delle due discipline di cui sopra, quella che risulti nel caso specifico la meno distante. [Nello specifico, dal momento che con riferimento ad un concordato con assuntore, era stata prospettata una continuazione dell'attività d'impresa non solo da parte del debitore in vista del trasferimento a quello dell'azienda ma anche, in modo indiretto ad omologazione avvenuta, il Tribunale, ha ritenuto infatti dovesse trovare applicazione la disciplina, più favorevole prevista per il concordato in continuità, non ritenendo condivisibile quell'indirizzo dottrinale che ha prospettato, in ogni caso, un'applicazione delle regole del concordato liquidatorio, in quanto compatibili, anche quando si voglia, alla luce del favor legislativo per quella soluzione a tutela dei livelli occupazionali, mantenere un'impresa in esercizio; ciò in quanto resterebbe altrimenti preclusa l'applicazione di quelle discipline previste solo con riferimento al concordato in continuità (quali ad esempio quelle per i finanziamenti prededucibili o per i pagamenti di debiti pregressi ex artt. 99 e 100 C.C.I.), con conseguente minor appetibilità del ricorso alla figura dell'assuntore. Ha, in  conseguenza della ritenuta applicabilità in quell'ipotesi della disciplina prevista per il concordato in continuità, ritenuto inammissibile, perché non rispettosa  dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 112 C.C.I., la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale con assuntore articolata dalla parte ricorrente, in quanto formulata in aperta violazione delle regole distributive, sia dell'APR che del RPR, in particolare di quella di cui all'art. 84, sesto comma, C.C.I. e del disposto dell'art.88, comma 1, C.C.I.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-massa-16-gennaio-2024-pres-provenzano-est-pinna

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30708/CrisiImpresa?Concordato-preventivo-in-continuit%C3%A0-con-assuntore-e-RPR

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza