Tribunale di Vicenza - Liquidazione giudiziale: inaccoglibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale di un creditore, laddove fondata su una sentenza della Corte d'Appello provvisoriamente esecutiva, contestata e passibile di impugnazione.

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Data di riferimento: 
01/02/2024

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. - Procedure concorsuali, 01 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Paola Cazzola, Rel. Silvia Saltarelli, Giud. Giovanni Genovese.

Liquidazione giudiziale – Istanza di apertura avanzata da un creditore – Iniziativa basata su titolo non definitivo e contestato – Non legittimazione dell'istante – Rigetto della domanda.

Dinanzi a un credito non portato da titolo definitivo e contestato non può trovare accoglimento la richiesta di un creditore di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quello che asserisce essere suo debitore, mancando la prova che legittima l'istante ad instaurare quella procedura, da qualificarsi come azione di parte. [nello specifico il Tribunale ha rigettato l'istanza di un creditore in quanto fondata su una sentenza della Corte d'Appello provvisoriamente esecutiva, contestata dal resistente come intenzionato a impugnare quella decisione avanti alla Corte di Cassazione. (Perluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30785/CrisiImpresa?Tribunale-di-Vicenza%3A-la-sentenza-di-corte-d%E2%80%99appello-provvisoriamente-esecutiva-non-%C3%A8-sufficiente-per-chiedere-l%E2%80%99apertura-della-liquidazione-giudiziale

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza