Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione: motivi che possono giustificare la proroga del termine di presentazione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/02/2024

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 02 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel.  Enrico Quaranta, Giud. Valeria Castaldo e Marta Sodano.

Strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza – Domanda di accesso con riserva – Termine per la presentazione della documentazione necessaria – Istanza di proroga - Correttezza e buona fede - Motivi che ne giustificano il riconoscimento – Proroga anche delle misure protettive eventualmente richieste – Contestuale possibile accoglimento.

Accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza – Domanda proposta con riserva di deposito della documentazione necessaria – Termine di presentazione – Fissazione -    Motivi che ne determinano la revoca – Utilizzabilità a contrario per stabilire i motivi per il riconoscimento di una proroga.

Con riferimento ad una domanda con riserva di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, i motivi che possono giustificare la proroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a) C.C.I. devono trovare fondamento nel prestato ossequio al più generale dovere precettivo di correttezza e buona fede di cui all'art. 4, comma 1, C.C.I., che, d'altro canto, non può che conformarsi in ragione del concreto comportamento di leale collaborazione che dovrebbe ispirare anche i creditori ai sensi del comma 4. In altri termini, la correttezza della condotta del proponente, anche ai fini del vaglio richiesto, non può prescindere da una verifica del suo comportamento e di quello tenuto dalle altre parti interessate dal procedimento, sicché in tale ottica la proroga potrà intendersi giustificata ove indotta da eventuali ritardi nei flussi informativi provenienti dal ceto creditorio rispetto ai quali il debitore risulti incolpevole. L’interposizione all’imprenditore di detti ostacoli, del resto, potrà a maggior ragione rendere accettabile non solo la proroga dei termini per il deposito di piano, proposta ed attestazione, ma anche quella della durata delle misure protettive semi automatiche del caso richieste dal proponente, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento degli opposti interessi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Sempre a proposito della verifica dei giustificati motivi richiesti dall'art. 44, comma 1, C.C.I. per l'accoglimento della domanda di proroga dei termini per il deposito dei documenti necessari all'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza,  mette conto evidenziare come questi vadano interpretati anche mediante una lettura a contrario delle condotte che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, legittimerebbero la revoca dei termini concessi. Si tratta, in senso specifico: a) del compimento di atti in frode ai creditori non dichiarata ovvero di ogni condotta del debitore tale da pregiudicare una soluzione efficace della crisi; b) di grave violazione degli obblighi informativi relativi sia alla gestione finanziaria dell'impresa che sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; c) dell'omesso tempestivo deposito della somma indicata dal Tribunale a copertura delle spese della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-2-febbraio-2024-pres-est-quaranta

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30802/CrisiImpresa?Correttezza-e-buona-fede-e-proroga-del-termine-di-cui-all%E2%80%99-art.-44%2C-comma-1%2C-lett.-a%29-CCI

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza