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Tribunale di Udine - Apposizione di sigilli e decreto di acquisizione: presupposti.
Tribunale di Udine, 26 marzo 2010Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente rel.Dott. Francesco Venier Giudice Dott. Paolo Petoello Giudice
Il nuovo testo dell'art. 84 l. fall. prevede che l'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore ( o meglio dei locali in cui gli stessi sono contenuti), venga effettuata dal curatore ( eventualmente delegando parte delle operazioni a uno o più coadiutori designati dal giudice) secondo le norme dettate dal codice di procedura civile agli artt. 752 e ss. e quindi che l'apposizione possa avvenire esclusivamente sui beni in una situazione - esteriormente palese - di disponibilità del debitore, esistenti presso la sede principale e le sedi secondarie e gli altri luoghi appartenenti al debitore, in applicazione analogica della presunzione di cui all'art. 513 cpc, mentre negli altri casi, di beni detenuti da terzi, che ne rivendichino la proprietà o comunque che si oppongano all'acquisizione all'attivo fallimentare, non è possibile procedere, né alla loro sigillatura, né tantomeno alla loro inventariazione o alla loro acquisizione con i c. d decreti di acquisizione del giudice delegato, la cui legittimità è ora esplicitamente esclusa nell'ipotesi in cui i terzi rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione, dal novellato disposto di cui all'art. 25, n. 2, l. fall., che ha limitato i poteri del giudice di emettere atti conservativi del patrimonio del debitore, dovendo in questo caso farsi ricorso alle forme ordinarie del sequestro e del giudizio di cognizione ordinaria disciplinate dal codice di procedura civile. (Riproduzione riservata - Francesco Gabassi)
Terza circolare del Tribunale di Udine ai curatori fallimentari del 30.04.2008
Riportiamo in allegato la terza circolare del Tribunale di Udine ai curatori fallimentari, portante, in particolare, indicazioni relative all'inventario, alle vendite, al contratto di locazione finanziaria (leasing) con riferimento a quanto previsto dall'art. 72 quater della legge fallimentare ed all'accertamento del passivo, con riferimento ai privilegi dei professionisti, degli agenti di commercio, degli artigiani, dei consorzi fra imprenditori artigiani, delle cooperative di produzione e lavoro, al privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2755 c.c., al privilegio per crediti tributari e di rivalsa IVA.
Circolare del Tribunale di Udine del 04.02.2008 ai Curatori Fallimentari
Circolare concernente i criteri di massima da adottare per la gestione delle procedure concorsuali.

