Corte di Cassazione (26895/2020) – Concordato preventivo e compenso spettante al commissario giudiziale: necessaria quantificazione sulla base dell'ammontare delle attività e passività come indicate nel di lui inventario.

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Data di riferimento: 
26/11/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI – Prima civile, 26 novembre 2020, n. 26985 – Pres. Rel. Massimo Ferro.

Concordato preventivo – Commissario giudiziale – Inventario - Redazione "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore – Inammissibilità  - Riscontro necessario -   Tribunale - Liquidazione del compenso al commissario – Riferimento necessario all'inventario predisposto da quello stesso.

Concordato preventivo – Compenso spettante al commissario giudiziale – Tribunale   Quantificazione – Modalità fissate dalle norme stabilite dal Ministero della Giustizia – Necessario rispetto – Mancata osservanza – Impugnabilità del provvedimento in sede di legittimità.   

L'inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura concordataria e, perciò, un autonomo e specifico compito di tale organo, che non può ritenersi adempiuto "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore alla domanda di ammissione, né surrogato dalla relazione per l'adunanza dei creditori, la quale, quand'anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità. Pertanto, nella liquidazione del compenso del commissario, il tribunale non può che riferirsi all'inventario, dovendo le consistenze allegate dalla parte istante essere riscontrate dagli accertamenti compiuti e consegnati ai documenti ufficiali della procedura. (Massima ufficiale)

In sede di concordato preventivo, il provvedimento di liquidazione  del compenso al commissario giudiziale, che, ai sensi dell'art. 39, come richiamato dall'art. 165 L.F., è rimesso al giudice nel  doveroso rispetto, per la determinazione del relativo ammontare, d(vedasi D.M.  25 gennaio 2012, n. 30 art. 5, che fissa limiti di valore - minimo o massimo - rapportati all'ammontare di attivo e passivo registrato nella procedura, come risultante dall'inventario redatto dal commissario), deve essere specificamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali da quelle norme previste, ragion per cui, ove venga impugnato in sede di legittimità ex art. 111 Costituzione, è soggetto a cassazione se privo di motivazione ovvero  se corredato di parte motiva soltanto apparente, (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24805.pdf

[con riferimento in particolare anche alle modalità di fissazione del compenso spettante in sede fallimentare al curatore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 gennaio 2018 n. 1448 https://www.unijuris.it/node/4127; Corte di Cassazione, Sez. I, 07 luglio 2017 n. 16856 https://www.unijuris.it/node/3731 e con riferimento alla impugnabilità in cassazione del provvedimento del tribunale di liquidazione del compenso: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 febbraio 2020, n. 3871 https://www.unijuris.it/node/5341]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: