conflitto interessi


Tribunale di Udine – Intermediazione finanziaria - Presenza di commissioni implicite e difetto di trasparenza.

Data di riferimento: 
01/07/2011

Tribunale di Udine, 1 luglio 2011- Pres. rel. dott. G. Pellizzoni, giud. dott. F. Venier, giud. dott.ssa M. Grisafi.

L'esistenza, in un contratto, di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L' adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

App. Milano - Int. fin.- Ricerca di titoli ad alto rendimento e profilo di rischio dell'investitore.

Data di riferimento: 
26/05/2011

Appello Milano, 26 maggio 2011 - Pres. Patrone - Est. Maria Rosaria Sodano.

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Conflitto di interessi - Operazione inadeguata - Specificità dell'informazione - Modalità.

Intermediazione finanziaria - Profilo di rischio dell'investitore - Atteggiamento propositivo e ricerca di titoli ad alto rendimento - Deduzione di un elevato profilo di rischio - Insufficienza.

L'informazione per cui l'operazione sarebbe stata eseguita "fuori dai mercati regolamentari" e che "l'operazione era in conflitto di interessi" è del tutto insufficiente ad integrare il disposto normativo di cui agli articoli 21 e 27 del TUF che, come è noto, impone all'intermediario l'obbligo di comunicare al cliente non soltanto la sussistenza del conflitto di interesse ma anche la sua natura ed estensione, non bastando, a tal fine, il riferimento a regole e principi generali o il ricorso a mere clausole di stile. Quanto alla inadeguatezza dell'operazione, l'intermediario ha l'obbligo di indicare sotto quale specifico aspetto l'operazione di investimento che si appresta a compiere è da considerarsi inadeguata, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell'investitore di un modulo non idoneo a renderlo con dovizia di particolari edotto dell'alta rischiosità dei titoli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La circostanza che l'investitore, nei rapporti con l'intermediario, si sia dimostrato particolarmente propositivo nell'acquisto di titoli ad alto rendimento non è sufficiente a dedurne un elevato profilo di rischio ed una specifica esperienza in strumenti finanziari. (Paola Pontanari) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Pontanari

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

App. Napoli- Int. fin.- Cointestazione di conto corrente e litisconsorzio necessario.

Data di riferimento: 
19/05/2011

Appello Napoli, 19 maggio 2011 - Pres. Carmelinda - Est. Valeria Migliucci. 

Controcorrente bancario - Cointestatari - Solidarietà attiva e passiva - Litis consorzio necessario - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Rifiuto dell'investitore di fornire indicazioni sul profilo di rischio - Dovere dell'intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione - Sussistenza - Mancanza di elementi di valutazione - Propensione al rischio minima.

Intermediazione finanziaria - Vendita in contropartita diretta dei titoli rischiosi - Vendita fuori dei mercati regolamentati - Violazione del divieto di compiere operazioni in conflitto di interessi - Sussistenza.

 

Tra i cointestatari del conto corrente non vi è un liticonsorzio necessario essendo essi legati da una posizione di solidarietà attiva e passiva che non da luogo a contraddittorio necessario.

Il Rifiuto dell'investitore a fornire indicazioni sul profilo di rischio non esonera l'intermediario dalla valutazione della adeguatezza dell'operazione, basandosi sulle notizie che possa comunque ricavare da elementi indicatori quali l'età, la professione del cliente, e la sua precedente attività d'investimento. In mancanza di elementi sufficienti la banca in applicazione del principio della diligenza deve agire in base alla massima cautela presumendo che la propensione al rischio del soggetto sia minima. (Francesco Luongo) (riproduzione riservata)

App. Torino- Int. fin.- Obbligazioni argentine e conoscenza da parte delle banche italiane dell'aumentato livello di rischio.

Data di riferimento: 
04/05/2011

Appello Torino, 04 maggio 2011 - Pres. Griffey - Est. Converso.

 

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni della Repubblica Argentina - Conoscenza dello stato di solvibilità dell'emittente - Bilanci delle maggiori banche italiane - Svalutazione del credito nei confronti dello Stato argentino - Rilevanza.

 

Il peggioramento delle condizioni di solvibilità della Repubblica Argentina e pertanto dell'aumento di rischio connesso all'acquisto delle obbligazioni emesse da tale Stato poteva considerarsi noto al sistema bancario italiano a partire dagli anni 1998 e 1999, posto che le maggiori banche italiane, redigendo i bilanci, hanno provveduto a svalutare il proprio credito verso l'Argentina di percentuali di anno in anno sempre più consistenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Milano - Int. fin.- Contratti derivati e operatore qualificato.

Data di riferimento: 
19/04/2011

Tribunale Milano, 19 aprile 2011 - Pres. Laura Cosentini - Rel. Guidi.

Intermediazione finanziaria - Contratti derivati in valute swap - Considerevole differenza tra i rischi dalle parti - Esclusione della aleatorietà - Insussistenza.

Operatore qualificato - Presupposti - Permanenza di una significativa differenza tra soggetto professionale e cliente - Limitazione dell'esclusione di tutela dell'investitore - Necessità.

Operatore qualificato - Esclusione dell'applicazione degli articoli 27,28 e 29 reg. Consob - Applicazione dei principi contenuti nell'articolo 21 del TUF - Necessità - Natura imperativa nell'interesse dell'integrità dei mercati - Questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 2 del TUF per violazione dell'articolo tre della Costituzione - Esclusione.

Contratti derivati - Copertura del rischio di cambio - Motivo fondante la stipula del contratto - Dovere dell'intermediario corrette professionale - Individuazione di un prodotto adeguato alle esigenze del cliente - Onere della prova.

Contratti derivati - Strumenti finanziari a struttura complessa - Dovere dell'intermediario di curare l'interesse del cliente - Articolo 21 del TUF - Diligenza e correttezza - Efficiente svolgimento dei servizi e professionalità dell'intermediario - Sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato - Esclusione degli adempimenti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento - Irrilevanza.

Strumento finanziario complesso - Caratteristiche completamente differenti dalle previsioni del contratto quadro - Insufficienza delle informazioni - Carenza di informazione - Violazione del dovere di correttezza e trasparenza.

Contratti derivati - Derivati over the counter - Esistenza di un naturale conflitto di interessi - Caratteristiche.

App. Torino- Int. fin.- Conflitto di interessi cd. "di gruppo" e prestazione di più servizi all'interno dello stesso gruppo.

Data di riferimento: 
04/04/2011

Appello Torino, 04 aprile 2011 - Pres. Griffey - Est. Stalla.

Conflitto di interessi - Rapporti di gruppo - Appartenenza allo stesso gruppo della banca negoziatrice e del soggetto collocatore - Conflitto derivante dalla prestazione congiunta all'interno del gruppo di più servizi - Collocamento e negoziazione retail.

La circostanza che, in virtù dei rapporti di controllo totalitario, la banca negoziatrice faccia parte dello stesso gruppo della banca collocatrice, integra appieno un interesse all'esecuzione dell'operazione di investimento che va al di là di quello che sarebbe altrimenti individuabile in qualsiasi altro intermediario autorizzato non vincolato a determinati rapporti infragruppo. Un siffatto interesse si pone sulla direttrice di conflitto con l'interesse del cliente sia perché derivante da rapporti di gruppo sia perché conseguente alla prestazione congiunta di più servizi all'interno del gruppo, quali il collocamento da un lato e la negoziazione retail dall'altro, sia, infine, perché connesso "a rapporti di affari propri o di società del gruppo". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin.- Utilizzo selettivo della nullità relativa da parte dell'investitore e abuso del diritto alla domanda.

Data di riferimento: 
07/03/2011

Tribunale Torino, 07 marzo 2011 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro firmato dal solo investitore - Nullità relativa per difetto di forma scritta - Inammissibilità dell'azione di nullità relativa utilizzata per trarne conseguenze selettive.

Intermediazione finanziaria - Domande di annullamento o risoluzione - Loro riferibilità al contratto quadro, non alle singole operazioni che ne costituiscono atti esecutivi.

Intermediazione finanziaria - Violazione di obblighi di comportamento per singole operazioni - Risarcibilità dei danni - Oneri probatori.

Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall'investitore e non anche dall'intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ai sensi dell'art. 23 del T.U.F. n°58/1998, che può esser fatta valere solo dall'investitore; questi però non può farla valere in forma distorta per trarne conseguenze "selettive" (cioè per chiedere la restituzione dei soli investimenti risultati svantaggiosi mantenendo i restanti investimenti che pure costituiscono attuazione del medesimo contratto quadro); in ciò si ravvisa un abuso del diritto alla domanda, che urta contro i principi del giusto processo e della correttezza e rende inammissibili tanto la domanda di nullità quanto la consequenziale domanda restitutoria diretta a selezionare solo alcuni degli effetti suoi propri. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Le domande di annullamento o di risoluzione non possono essere proposte in relazione alle singole operazioni di negoziazione, alle quali non può riconoscersi natura autonoma essendo meri atti esecutivi del mandato instaurato con la stipulazione del contratto quadro. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Trib. Piacenza - Int. Fin. – Obbligazioni Cirio Finance Luxembourg, profili di responsabilità e danno.

Data di riferimento: 
30/11/2010

Tribunale Piacenza, 30 novembre 2010

La violazione delle norme che impongono all'intermediario obblighi informativi non comporta la nullità dell'ordine di negoziazione, non incidendo sul momento genetico del contratto o sulla sua struttura, ma sulla sua esecuzione e sul corretto svolgimento dei rapporti tra le parti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La distinzione tra sollecitazione all'investimento e semplice negoziazione ( quest'ultima non soggetta all'obbligo di predisporre e consegnare il prospetto informativo) si pone essenzialmente sul piano dei destinatari dell'offerta: nel primo caso (sollecitazione) si tratta di una collettività indeterminata di persone, cui l'acquisto è proposto a condizioni standard uguali per tutti; nel secondo caso, invece, destinatario è il singolo cliente ( o anche una pluralità di soggetti purché determinati) cui i titoli vengono offerti di volta in volta, alle condizioni determinate dalle esigenze dell'acquirente e dal momento in cui l'operazione è eseguita. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La c.d. offerta pubblica indiretta ricorre nel caso in cui una banca abbia inizialmente acquistato, in qualità di investitore istituzionale, titoli di nuova emissione per i quali vi era un divieto di vendita diretta alla clientela retail, ma poi di fatto non abbia trattenuto i titoli medesimi nel proprio portafoglio, avendoli immediatamente rivenduti ai piccoli risparmiatori, addirittura prima che venissero a materiale esistenza ( nella fase del c.d. grey market). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

T.Torino- Int. fin.- Grey market, gruppo societario e conflitto di interessi.

Data di riferimento: 
11/11/2010

Tribunale Torino, 11 novembre 2010 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Rapporti tra gruppo societario di appartenenza dell'intermediario ed emittente - Grey Market - Conflitto di interessi - Mancanza dell'informazione e violazione dell'obbligo di astensione - Onere della prova a carico dell'intermediario - Danno in re ipsa - Responsabilità risarcitoria - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi - Mancanza dell'informazione e violazione dell'obbligo di astensione - Momento d'insorgenza del danno - Criteri di determinazione del quantum risarcibile.

T. Torino- Int. fin.- Procedimento sommario e domanda di nullità del contratto quadro.

Data di riferimento: 
29/09/2010

Tribunale di Torino, 29 settembre 2010 - Est. Rossana Zappasodi.
Segnalazione degli Avv.ti Giovanni Trenti e Claudio Maradei

Intermediazione finanziaria - Procedimento sommario di cognizione - Domanda di nullità del contratto - Assenza di istanze di prova orale o di CTU - Ammissibilità.

E' ammissibile il ricorso al procedimento sommario di cui all'art. 702 bis, codice procedura civile, ove si chieda la declaratoria di nullità di operazioni in strumenti finanziari causata dalla mancanza e quindi dalla nullità del contratto quadro, le parti non abbiano avanzato alcuna richiesta di istruttoria orale o di CTU e la causa sia, pertanto, di natura esclusivamente documentale. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)